A fronte ed in collegamento con gli obblighi del venditore di fornire merce conforme per qualità, quantità o tipo al contratto o alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (Vienna,1980, in seguito la “Convenzione”) secondo gli standards visti nel precedente articolo pubblicato sul nostro blog, il compratore ha l’onere di esaminare o di far esaminare la merce nel più breve tempo possibile dal momento della consegna (art.38), tenuto conto delle particolari circostanze del caso concreto.
Ciò è previsto allo scopo di rilevare nell’immediatezza della consegna gli eventuali difetti di conformità, in modo da garantire la certezza della vendita in connessione con il tempo ragionevole entro il quale devono essere denunciati gli eventuali difetti dei beni, rilevati a seguito dell’ispezione condotta dall’acquirente. L’ispezione può anche essere condotta a campione secondo i criteri dei sistemi qualità, se si tratta di una grande quantità di beni da esaminare.
Termini entro i quali contestare i difetti
L’art.39 della Convenzione prevede che “il compratore perde il diritto di far valere un difetto di conformità della merce se non lo denuncia al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l’ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo, intendendosi con ciò che il tempo ragionevole entro il quale effettuare la contestazione si deve calcolare dal momento in cui il compratore avrebbe dovuto provvedere ad esaminare i beni ai sensi del sopra menzionato onere di ispezione a carico del compratore.
Ciò non significa tuttavia che in mancanza di esame dei beni il compratore perde il diritto alla garanzia. Lo scopo della clausola è quello di far segnalare i difetti per tempo, e quindi entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui il compratore li avrebbe dovuti scoprire in modo da stabilizzare la vendita ed evitare pretestuose e non fondate eccezioni.
Il concetto di ragionevolezza del periodo di tempo entro il quale segnalare il difetto si determina in modo flessibile ma entro certi limiti ben definiti come risulta dalla giurisprudenza applicativa dell’articolo (dai sette giorni ad un mese, ma con una preferenza per un periodo non superiore alle due settimane), tenendo conto della natura dei beni (se deperibili o stagionali i tempi ovviamente si riducono al minimo) e della facilità o meno di scoprire il difetto.
In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità se non lo denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui la merce gli è stata effettivamente consegnata (a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale, si vedano, ad esempio, i prodotti freschi velocemente deperibili come i frutti di mare).
Modalità’ della denuncia
Se il contratto non prevede una forma specifica la denuncia potrà essere effettuata oralmente (ma potrebbero sorgere problemi di prova) o per iscritto, nella lingua del contratto o in una lingua conosciuta dal destinatario, anche via email o fax specificando la natura del difetto o dei difetti (non è quindi sufficiente contestare: “la merce è difettosa oppure che è di cattiva qualità”).
Ad esempio, la denuncia deve indicare i difetti rilevati, il numero di colli che risultano difettosi, con eventuale riserva di successiva migliore quantificazione se l’accertamento è difficoltoso.
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
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