Affari internazionali: può una società italiana essere amministrata da una società straniera?

Ad oggi, nell’ordinamento italiano risulta dominante l’indirizzo interpretativo che ritiene ammissibile affidare l’amministrazione di una società ad un’altra società.

La base giuridica su cui si fonda tale interpretazione risiede nell’art. 2361 comma 2 c.c., il quale stabilisce come “l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea […]”, con ciò non escludendo la possibilità dell’attribuzione dell’amministrazione di una società ad una persona giuridica.

Tale indirizzo è supportato inoltre dalla prassi notarile (si veda la Massima n. 100 del 18 aprile 2007 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, in base alla quale è ammissibile prevedere una clausola all’interno dello Statuto della società con la quale si nomina alla carica di amministratore una persona giuridica o comunque un ente diverso da persona fisica) nonché dalla giurisprudenza di merito (ad es. Tribunale di Milano, 27 marzo 2017).

Occorre tuttavia valutare anche il non secondario aspetto della designazione o meno di un rappresentante-persona fisica della società amministratrice che svolga il ruolo di amministratore della società amministrata. Il dibattito è infatti tra chi non lo ritiene necessario (riconoscendo quale amministratore direttamente lo stesso ente società di capitali o di persone) e chi invece ritiene che la presenza di una persona fisica che eserciti le funzioni di amministratore sia essenziale anche nel caso in cui, concretamente, ad amministrare la società sia un’altra società.

In tal senso, il rappresentante assumerebbe una posizione di garanzia nei confronti della società amministrata, con il conseguente sorgere di una responsabilità contrattuale a gestire con diligenza professionale la società amministrata (secondo un negozio qualificabile in termini di mandato, ex art. 1411.2 c.c.).

Nulla vieta poi che l’amministratore di una società sia un’altra società di diritto straniero, ad esempio una limited di diritto inglese.

Nel caso specifico delle società inglesi va poi considerato che, nonostante il processo di “Brexit” in corso, fino al 31 dicembre 2020 il diritto dell’Unione europea si continuerà ad applicare anche nel Regno Unito.

Di conseguenza, non è ad oggi necessario verificare le condizioni di reciprocità (ex art. 16 Preleggi che recita, ai commi 1 e 2, “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”), dato che fino al 31 dicembre 2020 gli operatori economici inglesi saranno equiparati agli operatori dell’Unione europea.

La principale difficoltà potrebbe riscontrarsi invece nell’accertamento dei poteri del rappresentante della società inglese, in quanto nel Regno Unito gli amministratori hanno il potere di sottoscrivere un atto in nome e per conto della società ma tali atti vengono inseriti nel competente registro delle società inglesi senza che vi sia alcun accertamento circa la veridicità o la correttezza degli stessi.

E ciò diversamente da quanto avviene invece in Italia, dove il registro delle imprese è a tutti gli effetti un pubblico registro affidabile circa la validità delle informazioni contenute al suo interno.

In tal senso, dunque, nel Regno Unito non esiste una forma di accertamento dei poteri rappresentativi di una società, sostituito nella pratica da una certificazione di un legale inglese che afferma sotto la propria responsabilità che il rappresentante considerato ha i poteri per effettuare una determinata operazione.

Pertanto, nulla nell’ordinamento italiano vieta che una società italiana venga amministrata da un’altra società sia essa italiana o straniera. Tuttavia, nel caso di società straniera, sarà bene porre particolare attenzione alla normativa vigente nel Paese in cui è stata costituita la società che amministra la società italiana, non solo in tema di accertamento dei poteri del rappresentante ma anche per tutti gli altri aspetti rilevanti per la validità degli atti giuridici posti in essere dalla società di diritto straniero nella sua qualità di amministratore della società italiana.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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