Sia la Corte d’appello che la Corte di Cassazione in Francia hanno affermato in più decisioni che un agente che non ha il potere di negoziare sul prezzo e sulle condizioni commerciali di un contratto non è un “agente commerciale” e quindi non ha diritto all’indennità di fine rapporto prevista, a certe condizioni, dalla direttiva 86/653/CEE in caso di scioglimento del contratto.
È su tale questione che il Tribunale commerciale di Parigi ha interpellato la Corte di Giustizia Ue (CGUE), al fine di delimitare la portata della Direttiva richiamata e, di conseguenza, la natura giuridica della qualifica di “agente commerciale”.
Il ricorrente nella causa del Tribunale commerciale, Trendsetteuse, è un’agenzia commerciale specializzata in abbigliamento e accessori, la quale ha concluso un accordo nel luglio 2013 con il convenuto, DCA (un produttore di abbigliamento e gioielli), per promuovere la vendita di prodotti DCA nello showroom di Trendsetteuse verso una commissione sulle vendite realizzate.
Seguendo l’orientamento precedentemente espresso a più riprese dalle corti francesi, Trendsetteuse non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della definizione di “agente commerciale”, in quanto si tratterebbe di intermediario senza il potere di negoziare in nome e per conto del preponente (DCA).
Pertanto, secondo la logica delle decisioni delle corti francesi, l’intermediario non avrebbe diritto ad ottenere l’applicazione delle norme sull’agenzia (Direttiva 86/653/CEE attuata in tutti i Paesi dell’UE) e la conseguente indennità di fine rapporto a seguito dello scioglimento del contratto, sempre nella misura in cui sussista il “merito” dell’agente a tale indennità.
Questo approccio, tuttavia, non è coerente con l’applicazione della Direttiva in altri Stati membri europei. Si veda, a titolo esemplificativo, il caso dell’Irlanda, dove le corti irlandesi hanno più volte chiarito che non deve essere richiesto all’agente di effettuare una negoziazione attiva sul prezzo e sulle condizioni commerciali di un contratto perché questo venga inquadrato quale “agente commerciale”.
Interpellata sulla questione, la CGUE (Caso C-828/18) ha reso la sentenza il 4 giugno 2020, nella quale ha ripreso l’orientamento espresso dalle corti irlandesi e, conseguentemente, ha dichiarato che la Direttiva in esame deve essere interpretata nel senso che un soggetto non deve necessariamente avere la facoltà di modificare i prezzi delle merci che vende per conto del preponente al fine di essere inquadrato come agente commerciale.
Tale approccio interpreta in modo più ampio il concetto di “negoziazione” dei prezzi delle merci da parte dell’agente, con la conseguenza che sarà più semplice per i soggetti che agiscono come intermediari su commissione rientrare nella fattispecie dell’agenzia commerciale, con potenziale diritto all’indennità di fine rapporto nell’ambito dei rapporti regolati dal diritto francese e sottoposti al vaglio delle corti francesi.
Resta tuttavia da vedere come le corti francesi attueranno in concreto la decisione della CGUE, decisione che dovranno comunque applicare.
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
#contrattiinternazionali #agenziainternazionale #agenziacommerciale #statusagente #dirittoue #commerciointernazionale #contenziosointernazionale #IndennitàFineRapportoAgente #CortediGiustiziaEuropea