Agenzia commerciale: utilizzo delle liste clienti del preponente da parte dell’ex agente costituisce concorrenza sleale?

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

agenzia

Dopo la cessazione del rapporto di agenzia un agente di commercio svolge la propria attività sfruttando sistematicamente l’elenco dei clienti assegnatogli nel corso degli anni dal precedente preponente. In pratica prende contatto con i clienti del tabulato per proporgli l’acquisto dei prodotti del nuovo preponente.

In questo caso si configura una concorrenza sleale?

In merito alla vicenda si è espresso il Tribunale di Torino con ordinanza del 18 settembre 2020, in base alla quale – sebbene sia “fisiologico” che l’ex agente operante in proprio acquisisca o tenti di acquisire alcuni clienti già in rapporto con l’impresa per cui precedentemente prestava attività – si configura la fattispecie della concorrenza sleale nel caso in cui l’agente in questione utilizzi le liste di clienti dell’impresa con la quale aveva cessato il rapporto.

La giurisprudenza ha infatti più volte evidenziato come il complesso dei dati relativi ai clienti di un’impresa costituisca un patrimonio avente valore economico, e come tale degno di tutela, anche se non espressamente qualificato come “informazione segreta”.

Di conseguenza, l’agente – una volta terminato il contratto – non potrà utilizzare le informazioni e i dati eccedenti le “normali” conoscenze (ossia le informazioni che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del normale individuo, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18772 del 12 luglio 2019).

In tal senso, secondo il Tribunale di Torino è sufficiente che le informazioni acquisite costituiscano un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi che siano capaci di fornire all’agente un vantaggio competitivo non derivante dalla semplice capacità, esperienza e/o memoria del lavoratore medio.

In altre parole, è lecito per l’ex agente cercare di acquisire alcuni clienti in rapporti con l’impresa con la quale aveva instaurato il cessato rapporto di agenzia, ma è da considerare illecito per l’ex agente l’acquisizione sistematica di tali clienti mediante il ricorso a tabulati /liste nominative di clienti fornite dall’impresa durante l’esecuzione del rapporto di agenzia.

Si ricorda che le parti, previa valutazione della sua convenienza caso per caso, possono limitare l’attività di concorrenza successiva alla cessazione del rapporto di agenzia mediante il ricorso al c.d. patto di non concorrenza post-contrattuale, accordo mediante il quale agente e preponente – ex art. 1751 bis c.c. – convengono di prolungare, per un periodo successivo alla cessazione del rapporto, non eccedente i due anni, verso remunerazione in favore dell’agente, gli obblighi di non concorrenza previsti dal contratto di agenzia.

Ulteriore cautela da apprestare a livello contrattuale, che potrebbe facilitare l’esito positivo di un contenzioso in favore del preponente nelle situazioni sopra descritte, è poi quella della previsione di uno specifico accordo di segretezza nel contesto del contratto di agenzia che estenda i suoi effetti anche dopo la cessazione del rapporto.

Con tale accordo si potrà infatti espressamente vietare all’agente l’uso e la divulgazione di informazioni confidenziali acquisite nel corso del rapporto, quali le liste di clienti, le tecniche di vendita, le scontistiche, il piano marketing ed altre informazioni commerciali vitali per il preponente.

La redazione attenta della clausola in questione permetterà così di “rinforzare” ed estendere la tutela del preponente già accordata in qualche misura dalla pronuncia giurisprudenziale sopra vista.

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