Agenzia, fashion industry, Danimarca: risoluzione e indennità di fine rapporto

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Con decisione datata 28 gennaio 2021 la Corte Suprema di Danimarca ha deciso che le obbligazioni contrattuali assunte dall’agente commerciale non subiscono modifiche neppure a seguito di un comportamento “passivo” del preponente nell’esercitare i propri diritti.

Il caso in esame riguardava infatti un contratto di agenzia nel quale le parti avevano inserito una clausola con la quale l’agente si obbligava a promuovere le vendite di prodotti distinti da altri marchi del settore fashion solamente previo consenso scritto del preponente. In base alla clausola, in caso di violazione il preponente aveva il diritto di recedere dal contratto, essendo considerato il comportamento in questione una violazione materiale.

Nello specifico il preponente aveva anche accettato nel corso del rapporto che l’agente promuovesse prodotti distinti da altri marchi senza il proprio consenso. Nel momento in cui l’agente reiterava tale comportamento precedentemente accettato di fatto, il preponente risolveva il rapporto per inadempimento materiale  della suddetta clausola.

La Suprema Corte danese veniva quindi investita delle seguenti questioni:

i-la clausola di non concorrenza era da ritenersi modificata e quindi superata dal comportamento passivo/di fatto del preponente?

ii- l’agente aveva diritto a un’indennità di fine rapporto?

La Suprema Corte danese ha stabilito che la clausola non era stata modificata nonostante il comportamento passivo del preponente, che aveva accettato per ben dieci anni la condotta dell’agente in violazione, con la conseguenza che la risoluzione del contratto era giustificata sulla base della violazione materiale commessa dall’agente.

Per quanto riguarda invece l’indennità di fine rapporto riconosciuta in capo all’agente la sezione 27 del Codice danese sull’agenzia commerciale prevede che il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto viene meno nei casi in cui il preponente giunga alla risoluzione del contratto a causa di una violazione materiale da parte dell’agente.

La Corte ha così statuito la validità della suddetta clausola contrattuale -nonostante il suo non esercizio da parte del preponente per un lungo periodo – e la conseguente effettiva violazione da parte dell’agente, con correlata esclusione del diritto all’indennità di fine rapporto dell’agente.

L’aspetto pregnante, e per certi versi inaspettato per la sua rigidità, che emerge da questa decisione è che la clausola contrattuale prevale rispetto al successivo comportamento “di fatto” seguito dalle parti durante l’esecuzione del contratto.

Non sappiamo se nel contratto fosse prevista o meno una c.d. non waiver clause (che prevede che i diritti di una parte siano preservati nonostante il loro mancato esercizio da parte dell’avente diritto) ma certo è che la decisione non sembra tenere conto della realtà operativa di molti contratti in corso che potrebbero considerarsi modificati dal comportamento “di fatto” e secondo buona fede di una parte, comportamento sul quale l’altra parte potrebbe porre un ingiustificato affidamento secondo la posizione espressa dalla Corte danese.

#agenzia #agenziaDanimarca #contrattiinternazionali #agenziainternazionale #indennitàdifinerapporto #goodwillindemnity #contratticommerciali #commerciointernazionale #distribuzioneinternazionale

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

VAI AL COMMENTO
Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

VAI AL COMMENTO
Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

VAI AL COMMENTO

Seguici su