Nel caso in cui un contratto di agenzia internazionale concluso tra preponente e agente sfoci in contenzioso, risulta necessario individuare il giudice competente a risolvere la controversia. In tal senso, la normativa di riferimento risiede nel Regolamento n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis), in coordinamento con le norme processuali nazionali.
Normativa nazionale italiana
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, il codice di procedura civile stabilisce all’art. 409, nel caso specifico dell’agente-persona fisica, come le controversie in materia di agenzia siano di competenza del giudice del lavoro nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, qualora l’attività dell’agente stesso sia caratterizzata da un’attività continuativa e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
Nel caso invece di un agente con struttura imprenditoriale complessa, è competente il giudice ordinario, individuato secondo le norme generali in materia di competenza per valore e territorio (luogo in cui l’agente ha sede ex art. 18 c.p.c., oppure luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve eseguirsi ex art. 20 c.p.c.).
Regolamento Bruxelles I-bis
a- Scelta delle parti
Il Regolamento Bruxelles I-bis differisce dalla normativa italiana, in quanto attribuisce alle parti piena autonomia nell’attribuzione della competenza, per cui le parti sono libere di stabilire all’interno del contratto la competenza del giudice che preferiscono. Tuttavia, è importante sottolineare come, qualora la competenza venga attribuita ad un giudice italiano, le parti dovranno rispettare la normativa interna in materia.
Questo perché, in via teorica, il Regolamento Bruxelles I-bis, in quanto diritto dell’Unione europea, prevale sul diritto nazionale, e purtuttavia in questo specifico caso si sta considerando una norma italiana inderogabile (art. 413 comma 8 c.p.c.) in base alla quale sono nulle le clausole che deroghino alla competenza specificamente individuata con riferimento all’agente-persona fisica.
b- Mancanza di scelta delle parti
Qualora invece le parti non abbiano espresso alcuna preferenza nell’individuazione del giudice competente in caso di contenzioso, il Regolamento Bruxelles I-bis prevede due alternative:
i- Foro generale del convenuto (art. 4): le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro Ue possono sempre essere convenute davanti alla autorità giudiziarie di tale Stato, essendo irrilevante la loro cittadinanza (in tal caso, dunque, ciò che rileva ai fini dell’individuazione del giudice competente è quale delle due parti instauri il giudizio);
ii- Competenze speciali (art. 7): tra le più rilevanti, si segnala la previsione ex art. 7 lett. a) in materia contrattuale, la quale riconosce la competenza in capo al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta (nel caso del contratto di agenzia, il giudice dello Stato in cui l’attività dell’agente è stata o avrebbe dovuto essere svolta).
In altre parole, chi instaura il giudizio può dunque scegliere se citare l’altra parte davanti al giudice del domicilio del convenuto (ex art. 4) oppure davanti al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione (ex art. 7).
Per fare un esempio pratico, in base all’art. 4 Regolamento Bruxelles I-bis, l’agente domiciliato in Italia può citare il preponente davanti a giudici italiani se anche il preponente è domiciliato in Italia. In tal caso, l’integrazione delle norme processuali italiane impone dunque di riconoscere la competenza specifica – nel caso di agente-persona fisica – in capo al giudice del lavoro del luogo dove l’agente ha il domicilio (ex artt. 409 e 413 c.p.c.) e – nel caso di agente con struttura imprenditoriale complessa – in capo al giudice ordinario individuato in base ai criteri generali del c.p.c. in materia di competenza.
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
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