Agenzia Polonia: obbligo di lealtà dell’agente e divieto di attività concorrenziale per tutta la durata del contratto

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

In Polonia i contratti di agenzia commerciale vengono disciplinati in modo specifico dal codice civile polacco, in attuazione della Direttiva CEE 86/653.

Nello specifico, la disciplina in materia prevede in capo all’agente l’obbligo di trasmettere al preponente tutte le informazioni rilevanti e di osservare le istruzioni di quest’ultimo, compiendo, nell’ambito dell’affare gestito, gli atti necessari per proteggere i diritti del preponente.

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto di agenzia, questa è sempre possibile nel rispetto dei tempi di preavviso specificati. Tuttavia, secondo il diritto polacco, ogni contraente può recedere anche senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia una “circostanza straordinaria” che giustifichi la cessazione immediata del contratto.

In particolare, si avrebbe “straordinarietà” nel caso in cui una delle parti non adempie ai propri obblighi in tutto o in parte. Inoltre, se il contratto è risolto senza preavviso a causa di circostanze imputabili all’altra parte, la parte responsabile è tenuta a risarcire il danno derivante dalla risoluzione del contratto subito dalla parte che lo risolve.

Per quanto riguarda nel dettaglio la figura del preponente, le “circostanze straordinarie” che legittimano il recesso in tronco da parte di questo sono:

– violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’agente;

– violazione dell’obbligo di esclusiva da parte dell’agente;

– appropriazione da parte dell’agente di somme spettanti al preponente.

Con riguardo a tali ipotesi, la Corte d’Appello polacca di Danzica è poi intervenuta (sentenza del 25 maggio 2020), chiarendo che tali “circostanze straordinarie” alla base del recesso immediato da parte del preponente ricomprendono anche il caso in cui l’agente violi il divieto di svolgere attività concorrenziale durante la durata del contratto di agenzia.

Secondo la Corte, infatti, – sebbene il codice civile polacco nulla preveda nella sezione specificamente dedicata al contratto di agenzia – a tali casi si applica la disciplina relativa ai contratti in generale (nello specifico l’art. 760 c.c., in base al quale ciascuna delle parti è tenuta a restare “fedele” all’altra parte per tutta la durata del rapporto contrattuale).

In altre parole, secondo la Corte, la previsione in esame – calata nel contesto del contratto di agenzia – prevederebbe dunque un obbligo in capo all’agente di astenersi da attività concorrenziali “in quanto lo svolgimento di attività concorrenziali può chiaramente mettere a repentaglio gli interessi economici del preponente”.

Quindi, in tal caso, non soltanto il preponente ha il diritto di richiedere la risoluzione immediata del contratto di agenzia senza preavviso, ma inoltre l’agente perde il diritto ad una indennità di fine rapporto (riconosciuta dalla normativa polacca in casi specifici).

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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