Agenzia Polonia: obbligo di lealtà dell’agente e divieto di attività concorrenziale per tutta la durata del contratto

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

In Polonia i contratti di agenzia commerciale vengono disciplinati in modo specifico dal codice civile polacco, in attuazione della Direttiva CEE 86/653.

Nello specifico, la disciplina in materia prevede in capo all’agente l’obbligo di trasmettere al preponente tutte le informazioni rilevanti e di osservare le istruzioni di quest’ultimo, compiendo, nell’ambito dell’affare gestito, gli atti necessari per proteggere i diritti del preponente.

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto di agenzia, questa è sempre possibile nel rispetto dei tempi di preavviso specificati. Tuttavia, secondo il diritto polacco, ogni contraente può recedere anche senza necessità del termine di preavviso qualora vi sia una “circostanza straordinaria” che giustifichi la cessazione immediata del contratto.

In particolare, si avrebbe “straordinarietà” nel caso in cui una delle parti non adempie ai propri obblighi in tutto o in parte. Inoltre, se il contratto è risolto senza preavviso a causa di circostanze imputabili all’altra parte, la parte responsabile è tenuta a risarcire il danno derivante dalla risoluzione del contratto subito dalla parte che lo risolve.

Per quanto riguarda nel dettaglio la figura del preponente, le “circostanze straordinarie” che legittimano il recesso in tronco da parte di questo sono:

violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’agente;

violazione dell’obbligo di esclusiva da parte dell’agente;

appropriazione da parte dell’agente di somme spettanti al preponente.

Con riguardo a tali ipotesi, la Corte d’Appello polacca di Danzica è poi intervenuta (sentenza del 25 maggio 2020), chiarendo che tali “circostanze straordinarie” alla base del recesso immediato da parte del preponente ricomprendono anche il caso in cui l’agente violi il divieto di svolgere attività concorrenziale durante la durata del contratto di agenzia.

Secondo la Corte, infatti, – sebbene il codice civile polacco nulla preveda nella sezione specificamente dedicata al contratto di agenzia – a tali casi si applica la disciplina relativa ai contratti in generale (nello specifico l’art. 760 c.c., in base al quale ciascuna delle parti è tenuta a restare “fedele” all’altra parte per tutta la durata del rapporto contrattuale).

In altre parole, secondo la Corte, la previsione in esame – calata nel contesto del contratto di agenzia – prevederebbe dunque un obbligo in capo all’agente di astenersi da attività concorrenzialiin quanto lo svolgimento di attività concorrenziali può chiaramente mettere a repentaglio gli interessi economici del preponente”.

Quindi, in tal caso, non soltanto il preponente ha il diritto di richiedere la risoluzione immediata del contratto di agenzia senza preavviso, ma inoltre l’agente perde il diritto ad una indennità di fine rapporto (riconosciuta dalla normativa polacca in casi specifici).

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