Agroalimentare: pratiche commerciali sleali e tutela dei fornitori

Marcello Mantelli,
Avvocato in Milano e Torino

Con Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198, l’ordinamento italiano ha attuato la c.d. “Direttiva UTP” (Unfair Trading Practices Directive n. 633 del 17 aprile 2019) in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

L’obiettivo è quello di adottare, a livello europeo, previsioni uniformi che possano garantire una effettiva tutela sia con riguardo alle transazioni commerciali tra imprese che alle transazioni tra imprese e autorità pubbliche.

A livello italiano, previsioni in materia di filiera agroalimentare sono già presenti all’interno del c.d. “Decreto Cresci Italia” (Decreto-Legge 24 gennaio 2021, n.1), e nel c.d. “Decreto Cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18).

Con l’attuazione della Direttiva Ue, la normativa italiana mira quindi a rafforzare il sistema sanzionatorio, distinguendo le pratiche commerciali in due categorie: da un lato, le pratiche considerate in ogni caso sleali (contenute in una “black list”); dall’altro, le pratiche ammesse qualora siano oggetto di un accordo iniziale tra le parti (appartenenti alla c.d. “grey list”).

Le pratiche considerate in ogni caso sleali (e quindi appartenenti alla lista nera) si sostanziano in pratiche commerciali contrarie ai principi di buona fede e correttezza (ad es. i ritardi nei pagamenti di prodotti alimentari deperibili, la cancellazione di ordini all’ultimo minuto, etc.), nonché quelle imposte unilateralmente da un contraente nei confronti della controparte (ad es. le modifiche unilaterali ai contratti).

Nella categoria delle pratiche “grigie”, invece, rientrano ad es. le ipotesi di restituzione di prodotti rimasti invenduti, la richiesta al fornitore di farsi carico di tutto o parte del costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente, etc., le quali – per essere ammesse – richiedono l’accordo preventivo tra le parti.

La disciplina così sviluppata troverà applicazione con riguardo alle cessioni di prodotti agroalimentari eseguite da fornitori stabiliti all’interno del territorio nazionale, escludendo tuttavia l’applicazione delle norme in esame ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.

In altre parole, la nuova disciplina si applica unicamente ai contratti “business to business” (B2B), escludendo quindi i contratti “business to consumer” (B2C).

Altro aspetto saliente risiede nell’inclusione, tra le pratiche commerciali sleali, delle vendite di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose.

Al fine di garantire il rispetto della nuova disciplina, sono preposti all’attività di controllo e sanzione l’ICQRF (Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari), nonché l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Le autorità designate potranno irrogare sanzioni fino ad un limite massimo del 10% del fatturato delle imprese responsabili della condotta sleale.

Se, per un verso, le previsioni in esame hanno il fine di eliminare gli squilibri tra fornitori e acquirenti di prodotti agroalimentari mediante un necessario intervento sanzionatorio, va tuttavia ricordato come, per altro verso, la migliore tutela rimane sempre un intervento in via preventiva attraverso l’attenta negoziazione delle clausole contrattuali proposte dagli acquirenti.

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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