Agroalimentare: pratiche commerciali sleali e tutela dei fornitori

Marcello Mantelli,
Avvocato in Milano e Torino

Con Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198, l’ordinamento italiano ha attuato la c.d. “Direttiva UTP” (Unfair Trading Practices Directive n. 633 del 17 aprile 2019) in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

L’obiettivo è quello di adottare, a livello europeo, previsioni uniformi che possano garantire una effettiva tutela sia con riguardo alle transazioni commerciali tra imprese che alle transazioni tra imprese e autorità pubbliche.

A livello italiano, previsioni in materia di filiera agroalimentare sono già presenti all’interno del c.d. “Decreto Cresci Italia” (Decreto-Legge 24 gennaio 2021, n.1), e nel c.d. “Decreto Cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18).

Con l’attuazione della Direttiva Ue, la normativa italiana mira quindi a rafforzare il sistema sanzionatorio, distinguendo le pratiche commerciali in due categorie: da un lato, le pratiche considerate in ogni caso sleali (contenute in una “black list”); dall’altro, le pratiche ammesse qualora siano oggetto di un accordo iniziale tra le parti (appartenenti alla c.d. “grey list”).

Le pratiche considerate in ogni caso sleali (e quindi appartenenti alla lista nera) si sostanziano in pratiche commerciali contrarie ai principi di buona fede e correttezza (ad es. i ritardi nei pagamenti di prodotti alimentari deperibili, la cancellazione di ordini all’ultimo minuto, etc.), nonché quelle imposte unilateralmente da un contraente nei confronti della controparte (ad es. le modifiche unilaterali ai contratti).

Nella categoria delle pratiche “grigie”, invece, rientrano ad es. le ipotesi di restituzione di prodotti rimasti invenduti, la richiesta al fornitore di farsi carico di tutto o parte del costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente, etc., le quali – per essere ammesse – richiedono l’accordo preventivo tra le parti.

La disciplina così sviluppata troverà applicazione con riguardo alle cessioni di prodotti agroalimentari eseguite da fornitori stabiliti all’interno del territorio nazionale, escludendo tuttavia l’applicazione delle norme in esame ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.

In altre parole, la nuova disciplina si applica unicamente ai contratti “business to business” (B2B), escludendo quindi i contratti “business to consumer” (B2C).

Altro aspetto saliente risiede nell’inclusione, tra le pratiche commerciali sleali, delle vendite di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose.

Al fine di garantire il rispetto della nuova disciplina, sono preposti all’attività di controllo e sanzione l’ICQRF (Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari), nonché l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Le autorità designate potranno irrogare sanzioni fino ad un limite massimo del 10% del fatturato delle imprese responsabili della condotta sleale.

Se, per un verso, le previsioni in esame hanno il fine di eliminare gli squilibri tra fornitori e acquirenti di prodotti agroalimentari mediante un necessario intervento sanzionatorio, va tuttavia ricordato come, per altro verso, la migliore tutela rimane sempre un intervento in via preventiva attraverso l’attenta negoziazione delle clausole contrattuali proposte dagli acquirenti.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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