Arabia Saudita: riforma alla disciplina dei contratti di distribuzione ed agenzia

Luca Davini
Avv. in Torino e Milano


Dopo aver emanato il Regolamento Saudita sul Franchising del 25 ottobre 2019, il governo dell’Arabia Saudita ha recentemente predisposto una nuova legge sui contratti di distribuzione commerciale e agenzia. La legge sostituirà il vigente Regolamento sulle Agenzie Commerciali ed entrerà in vigore 180 dopo la data di pubblicazione; i regolamenti esecutivi saranno emanati entro 180 giorni dall’emanazione della legge.

Una bozza di tale legge, composta da dieci capitoli e 36 articoli, è stata recentemente pubblicata per la consultazione pubblica.

In generale, la proposta di legge mira a sviluppare un quadro giuridico che regoli il rapporto tra le parti salvaguardando la loro libertà contrattuale, a ridurre le controversie che possono sorgere e a facilitare le procedure di risoluzione. La proposta di legge mira anche a promuovere la concorrenza leale, a garantire il flusso continuo di beni e servizi sul territorio, a proteggere i diritti dei consumatori e a promuovere gli investimenti stranieri.

Di seguito riportiamo una sintesi delle disposizioni più rilevanti:

1.         Le disposizioni della legge si applicano a tutti gli accordi di distribuzione commerciale e di agenzia commerciale eseguiti in Arabia Saudita e stipulati o rinnovati dopo l’entrata in vigore della legge.

2.         Per tutti i distributori ed agenti è introdotto l’obbligo di registrazione presso il Registro delle Imprese e di soddisfare i requisiti di licenza per le loro attività; gli accordi dovranno successivamente essere registrati presso il Ministero del Commercio tradotti in arabo.

3.         Gli agenti e i distributori sono responsabili nei confronti dei consumatori terzi per l’adempimento dei diritti di protezione dei consumatori, per la durata dell’accordo e per un anno successivo, o fino alla nomina di un nuovo agente o distributore.

4.         Se il preponente recede da un accordo a tempo determinato prima della scadenza, l’agente o il distributore ha diritto a un equo compenso; le parti possono concordare un compenso pari alla media delle commissioni o dei profitti di un anno, calcolati sulla base dei tre anni precedenti la rescissione.

5.         Gli accordi a tempo indeterminato possono essere risolti da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno un mese per ogni anno di durata dell’accordo.

6.         Se l’accordo scade o viene risolto legittimamente, e il committente trae un considerevole vantaggio commerciale dall’accordo, il distributore o l’agente può richiedere un adeguato risarcimento.

7.         Qualsiasi accordo può contenere obblighi di esclusiva a carico del preponente; un accordo di distribuzione può contenere obblighi di non concorrenza (anche post-contrattuale) per il distributore. Se non diversamente concordato, l’obbligo di non concorrenza è limitato ai prodotti contrattuali e al territorio e ha una durata di due (2) anni, salvi i casi di risoluzione illegittima.

8.         Se un accordo di esclusiva determina una carenza di prodotti o servizi necessari per i consumatori, il Ministero del Commercio può sospendere in via continuativa o temporanea l’applicazione dell’esclusiva.

9.         Le parti possono pattuire l’arbitrato o la mediazione quali metodi per la risoluzione delle controversie.

Per ulteriori chiarimenti, occorrerà attendere la pubblicazione del regolamento esecutivo della legge riformata.

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Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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