Arbitrato ad hoc ed arbitrato amministrato: differenze

Come descritto nell’ articolo precedentemente pubblicato sul nostro blog, l’arbitrato commerciale internazionale è un meccanismo di risoluzione delle controversie che si fonda sulla volontà delle parti (cd. giustizia privata) di devolvere la decisione di eventuali liti ad un arbitrato internazionale in via alternativa al giudice nazionale. 

Nell’ articolo di oggi esaminiamo i due modelli di arbitrato che si possono adottare per la risoluzione delle controversie commerciali internazionali: l’arbitrato ad hoc e l’arbitrato amministrato (o istituzionale). 

L’arbitrato ad hoc  

L’arbitrato ad hoc costituisce una procedura arbitrale gestita unicamente dagli arbitri o dalle parti, senza l’intervento di alcun organismo esterno (una Camera Arbitrale Internazionale ad esempio). 

Ciò significa che nell’arbitrato ad hoc la disciplina del procedimento arbitrale è tendenzialmente quella prevista dalla convenzione arbitrale integrata dalle norme suppletive ed imperative della lex arbitri (cioè la legge sull’arbitrato prevista dall’ordinamento statale in cui esso ha sede). 

In via di principio l’arbitrato ad hoc ha il pregio di esaltare al massimo l’autonomia privata: le parti avranno infatti la possibilità di costruirsi “un processo su misura” in base alle proprie specifiche esigenze specie se saranno in grado di regolare a priori ogni aspetto della procedura (numero di arbitri, processo di nomina, lingua, legge applicabile e procedura). Ciò è possibile solamente attraverso un approccio realmente collaborativo delle parti ed una notevole expertise specifica in materia dei loro consulenti. 

Diversamente, qualora la convenzione arbitrale non sia sufficientemente specifica, le parti si potrebbero trovare in una situazione di empasse, determinata dalla loro inerzia o disaccordo sull’individuazione del set di regole da applicare nella procedura (ad esempio non condividono la scelta dell’arbitro o delle regole di procedura). 

Al fine di superare l’empasse le parti potrebbero decidere di incaricare in ogni momento una appointing authority per la costituzione del tribunale arbitrale o una administering institution per la gestione del procedimento o ancora richiedere l’intervento del giudice nazionale con conseguente incremento di tempi e costi di procedura. 

Proprio al fine di evitare simili situazioni spesso le parti nella stipula della convenzione arbitrale: 
i-richiamano Regolamenti già esistenti come ad esempio il Regolamento UNCITRAL (che disciplina nel dettaglio tutto il procedimento arbitrale)  
ii-indicano una appointing authority o una administering insitution (implicanti un aumento dei costi) 

L’arbitrato amministrato (o istituzionale)  

L’arbitrato amministrato è quell’ arbitrato in cui tutti gli aspetti della procedura sono disciplinati da regole emanate da organismi/istituzioni arbitrali permanenti (come ad esempio la Camera di Commercio Internazionale di Parigi o la London Court of International Arbitration). 

L’istituzione prescelta ha il proprio regolamento arbitrale che disciplina l’intero procedimento arbitrale in tutte le sue fasi, dalla costituzione del collegio arbitrale allo svolgimento del procedimento vero e proprio. 

Questa soluzione consente in particolare di: 

i-superare le situazioni di empasse procedurale descritte in precedenza dovute all’inerzia o al disaccordo delle parti sull’individuazione delle regole da applicare alla procedura; 
ii-rimuovere ogni ostacolo che possa insorgere nel corso del procedimento arbitrale; 
iii-limitare al massimo l’intervento dei tribunali nazionali; 
iv-supervisionare il procedimento e l’operato degli arbitri rendendo la procedura più efficiente e rapida; 
v-conoscere i costi in anticipo essendo prefissati dell’istituzione in base al tariffario dell’istituzione arbitrale; 
vi-in linea di principio ridurre i rischi d’impugnazione e di annullamento del lodo. 

CONCLUSIONI 

In generale la scelta di attribuire l’eventuale lite ad un arbitrato internazionale o ad un giudice nazionale o ancora ad un metodo di risoluzione alternativo delle controversie (Alternative Dispute Resolution) dovrebbe sempre essere condotta attraverso un’attenta analisi del caso concreto che tenga conto di tutti i fattori in gioco e delle particolari esigenze dell’impresa. 

Limitando in questo articolo l’analisi alla devoluzione della lite ad un arbitrato ad hoc o amministrato si può dire in linea di massima che l’arbitrato ad hoc può essere preferibile qualora le parti abbiano esigenze specifiche tali da richiedere un procedimento costruito su misura (ad esempio viene spesso scelta in contratti in cui una parte è costituita da uno Stato sovrano o un’entità pubblica controllata) oppure nel caso in cui il valore economico dell’affare non sia particolarmente elevato (alla luce dei costi in linea teorica ridotti per l’assenza di una istituzione arbitrale) a patto che la convenzione arbitrale venga redatta in maniera particolarmente accurata e più completa possibile. 

Diversamente, l’arbitrato amministrato offre in generale maggiori garanzie in termini di certezza dei tempi e dei costi del procedimento anche qualora la convenzione arbitrale sia redatta in termini molto generici (ad esempio indicando semplicemente l’istituzione arbitrale a cui è devoluta la controversia); in questo caso sarà tuttavia particolarmente importante valutare attentamente la scelta della istituzione arbitrale e il rispettivo regolamento -considerato che ciascuna vanta caratteristiche proprie che possono divergere anche in punto di impugnabilità del lodo (alcune Istituzioni Arbitrali prevedono una procedura di approvazione del lodo altre no)- in base al caso concreto e agli obiettivi dell’azienda. 

Marcello Mantelli 
Avvocato in Milano e Torino 

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