Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
Dopo aver esaminato l’argomento dell’arbitrato internazionale nei suoi aspetti generali, ci concentreremo ora su come l’arbitrato sia disciplinato nei vari Paesi, con particolare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun ordinamento, iniziando con la Svizzera.
Innanzitutto, secondo la normativa svizzera, qualsiasi controversia di interesse finanziario (crediti pecuniari relativi a questioni di lavoro, questioni patrimoniali coniugali, controversie tra eredi e questioni di proprietà intellettuale, antitrust e di diritto della concorrenza) può essere oggetto di arbitrato.
In linea di principio qualsiasi pretesa di cui le parti possano disporre liberamente può essere oggetto di una convenzione arbitrale.
Al contrario, le controversie aventi ad oggetto i diritti personali di una parte – come ad esempio quelli riguardanti il matrimonio, la paternità, l’adozione di minori, il divorzio o la separazione – e ad oggetto i crediti del diritto fallimentare compresi nella massa fallimentare della procedura di recupero crediti, non sono arbitrabili.
Una volta accertata l’arbitrabilità della controversia, affinché si instauri la procedura arbitrale, è poi necessario che le parti abbiano validamente stipulato un accordo arbitrale.
Ai fini della validità di tali accordi Il diritto svizzero distingue tra:
– validità formale: il diritto svizzero richiede che la convenzione arbitrale sia in forma scritta (per iscritto o in qualsiasi altra forma che consenta di dimostrarla con un testo), anche se priva di sottoscrizione delle parti. I requisiti di forma possono essere soddisfatti anche per gli accordi arbitrali nei termini e condizioni generali.
– validità sostanziale: una convenzione arbitrale è valida se è conforme alla legge sostanziale tra la legge scelta dalle parti, alla legge che disciplina l’oggetto della controversia o al diritto svizzero. Secondo il diritto svizzero, le parti devono avere la capacità di stipulare validamente una convenzione arbitrale e l’oggetto della controversia deve essere arbitrabile. Inoltre, è richiesto il consenso delle parti per quanto riguarda gli elementi essenziali della convenzione arbitrale.
L’annullamento o la risoluzione di un contratto non pregiudicano in generale la validità di una convenzione arbitrale ivi contenuta, salvo alcuni casi in cui il contratto principale e l’accordo arbitrale sono soggetti agli stessi motivi di invalidità. (es. l’incapacità legale di stipulare un accordo arbitrale può essere un motivo per cui l’accordo arbitrale non è valido).
In generale, un accordo arbitrale è vincolante solo per le parti dell’accordo originale. Tuttavia, una terza parte (non firmataria) può essere vincolata dalla convenzione arbitrale in base ad alcuni principi generali, come il principio di fiducia, la cessione, l’assunzione di un debito, l’agenzia o la perforazione del velo societario (es. decisione del Tribunale federale 4A_124/2020 del 13 novembre 2020).
Il diritto internazionale sull’arbitrato della Svizzera non contiene disposizioni relative alla partecipazione di terzi all’arbitrato. Tuttavia, la legge sull’arbitrato interno prevede che l’intervento e la riunione di un terzo richiedano una convenzione arbitrale tra il terzo e le parti della controversia e che siano soggetti al consenso del tribunale arbitrale.
Per quanto concerne l’eventuale estensione di un accordo arbitrale alle società madri o controllate non firmatarie di una società firmataria, si ritiene che la semplice esistenza di un gruppo di società non è sufficiente per estendere la convenzione arbitrale ad altre società all’interno dello stesso gruppo.
Il diritto svizzero riconosce inoltre i cd. accordi arbitrali multilaterali: in caso di arbitrato multilaterale e in assenza di un accordo tra le parti, il tribunale della sede dell’arbitrato può nominare tutti i membri del tribunale arbitrale. Oltre a ciò, nessuna disposizione specifica dello Statuto federale di diritto internazionale privato tratta tali situazioni.