Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
L’arbitrato viene disciplinato ad Hong Kong nell’ambito della relativa legge cinese del 1994. Tale legge si basa in gran parte sul modello fornito dal Regolamento UNCITRAL sull’arbitrato commerciale internazionale – adeguando così la normativa nazionale cinese agli standard internazionali – con l’ulteriore previsione di disposizioni supplementari specifiche per Hong Kong attraverso l’Arbitration Ordinance (AO) di Hong Kong.
Inoltre, si segnala l’adesione della Cina (e quindi anche di Hong Kong) alle più significative convenzioni internazionali nel campo dell’arbitrato commerciale. A titolo di esempio, per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali, la Cina ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (New York, 1958).
Ai sensi della legge sull’arbitrato cinese, tutte le controversie commerciali possono essere soggette ad arbitrato. Nel caso in cui l’arbitrato venga selezionato quale metodo alternativo di risoluzione delle controversie, il relativo accordo concluso tra le parti dovrà essere redatto in forma scritta.
Con riguardo alla selezione degli arbitri, le parti sono libere di determinarne il numero o autorizzare un terzo a prendere la decisione. In mancanza di scelta, l’Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) determinerà se devono essere nominati uno o tre arbitri.
Ai sensi dell’Arbitration Ordinance (AO) di Hong Kong, le parti possono concordare la procedura che il tribunale arbitrale dovrà seguire nella conduzione dell’arbitrato. In mancanza di accordo, il tribunale arbitrale può condurre l’arbitrato nel modo che ritiene opportuno, nel rispetto dei principi della parità di trattamento delle parti e del loro diritto di essere ascoltate.
L’AO non prescrive alcun limite di tempo per il tribunale arbitrale per emettere il lodo. Le parti possono tuttavia concordare un termine determinato entro il quale il tribunale arbitrale deve pronunciarsi.
Il lodo così emesso, previa autorizzazione del tribunale, è esecutivo al pari di una sentenza del tribunale di Hong Kong. Ciò è vero non solo per i lodi emessi in Cina, ma anche per i lodi stranieri che debbano essere eseguiti ad Hong Kong. Nello specifico, un lodo emesso in un Paese che è parte della Convenzione di New York del 1958 può essere eseguito a Hong Kong seguendo le procedure generali di cui all’AO.
Da ultimo, si segnala che la Cina ha firmato anche la Convenzione di Washington del 1965 sulle controversie relative ad investimenti esteri. Di conseguenza, l’ordinamento cinese – e quindi anche Hong Kong – segue le regole previste dalla Convenzione, istitutive di un meccanismo di arbitrato internazionale per la risoluzione delle controversie tra investitore e stato ospite dell’investimento.
Per un ulteriore approfondimento sull’arbitrato internazionale, si rimanda al “decalogo” presente su questo blog.
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