Arbitrato internazionale Iraq: firmata la Convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (New York, 1958)

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Dopo anni di dibattiti, il 31 maggio 2021 il parlamento iracheno ha approvato la legge sull’adesione della Repubblica dell’Iraq alla Convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (New York, 1958).

In questo modo, l’Iraq diventa il 168° Stato a prendere parte alla Convenzione (di cui fanno già parte diversi Paesi con questo confinanti, quali ad esempio Iran, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita).

Grazie a tale adesione, una volta ottenuto il lodo arbitrale, si potrà quindi procedere al riconoscimento dello stesso a livello internazionale e, di conseguenza, all’esecuzione nei confronti della parte soccombente in tutti i Paesi parte della Convenzione.

Prima di ratificare la Convenzione, a livello nazionale i tribunali iracheni avevano tentato di apportare delle modifiche al sistema interno, emanando in varie occasioni decisioni volte ad introdurre un maggior richiamo alle prassi e alle convenzioni internazionali in materia di arbitrato internazionale.

A titolo di esempio, nel caso “Iraqi Ministry of Finance v Fincantieri-Cantieri Navali Italian SpA” (Case No. 288/B/2011), il tribunale commerciale di Baghdad riscontrava poca chiarezza e un’eccessiva arretratezza nella legge irachena in materia di arbitrato.

Per tale ragione, in quell’occasione il Tribunale adito (con successiva conferma da parte della Corte di Cassazione irachena) aveva optato per l’applicazione del modello fornito dal Regolamento UNCITRAL sull’arbitrato commerciale internazionale e la Convenzione di New York, nonostante nessuno dei due trovasse applicazione in Iraq.

Da oggi, quindi, con la firma della Convenzione, coloro che decideranno di fare affari con partners iracheni ben potranno valutare di prevedere l’arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie in caso di contenzioso, in alternativa al giudice nazionale.

Al contrario, infatti, se il Paese in cui si chiede il riconoscimento non è firmatario della Convenzione vi è un grande rischio di aver sopportato i costi di un arbitrato senza poi poter in concreto far valere le proprie pretese, in quanto difficilmente il lodo favorevole sarà riconosciuto in quel Paese (e quindi non ci si potrà rivalere sui beni del debitore, ad esempio pignorando conti correnti o immobili). 

Si segnala inoltre che nel 2016 l’Iraq ha firmato anche la Convenzione di Washington del 1965 sulle controversie relative ad investimenti esteri. Di conseguenza, l’ordinamento iracheno ad oggi si conforma e segue le regole previste dalla Convenzione, istitutive di un meccanismo di arbitrato internazionale per la risoluzione delle controversie tra investitore e stato ospite dell’investimento.

Per ulteriori approfondimenti in materia di arbitrato internazionale, si rimanda al decalogo presente su questo blog.

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