Marcello Mantelli, Avvocato in Milano
Massimiliano Gardellin, Avvocato in Torino
1.un contenzioso internazionale promosso per l’inadempimento del contratto di Franchising internazionale con clausola arbitrale
Era in corso un contratto di franchising tra una società francese e una società spagnola; poi, la società francese, in virtù della clausola arbitrale, promuoveva un procedimento arbitrale davanti alla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
Ma la società spagnola convenuta si opponeva al pagamento della sua quota (pari alla metà) relativa ai costi iniziali di procedura (come noto più elevati rispetto a quelli del giudice nazionale) e contestava la competenza del tribunale arbitrale in favore del giudice nazionale francese.
La società francese, in crisi economica e nel frattempo dichiarata fallita, non aveva fondi sufficienti per coprire anche le spese di procedura iniziali di controparte e pertanto il procedimento arbitrale non si avviava.
2. Competenza del tribunale arbitrale secondo i giudici di merito francese
La società francese allora promuoveva il giudizio davanti al tribunale francese; ma la società spagnola contestava nuovamente la competenza, questa volta in favore del tribunale arbitrale, dando atto della presenza della clausola arbitrale nel contratto; il giudice francese le dava ragione dichiarando competente il tribunale arbitrale.
Contro tale decisione si oppose la società francese argomentando che la controparte aveva rinunciato, per sua scelta (visto il rifiuto di pagare le spese iniziali), alla competenza dell’arbitrato internazionale e, conseguentemente, all’applicazione della clausola arbitrale.
Ma la Corte d’appello respinse tali argomenti insistendo sulla competenza del tribunale arbitrale in quanto l’obbligo di pagare le spese di procedura anticipate incombeva esclusivamente sull’attrice, che avrebbe dovuto farsi carico anche delle spese di controparte per avviare il procedimento.
3.La Corte Suprema decide per la competenza del giudice francese
Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez I, n. 21-11253 del 9 febbraio 2022) l’interpretazione della Corte d’Appello è errata per le seguenti ragioni:
i- costi iniziali di procedura sono da dividersi equamente tra le parti
ii-il principio di “procedural loyalty” (o, tradotto in lingua italiana, di “leale collaborazione processuale”) impedisce di poter trarre beneficio da comportamenti processuali contradditori.
Evidente in questo caso l’incoerenza e la contraddittorietà della società spagnola: chiamata in arbitrato, si è opposta al giudizio omettendo di pagare le spese e contestandone la competenza in favore del giudice francese, salvo poi, chiamata in causa davanti al giudice francese, contestarne la competenza in favore del tribunale arbitrale.
La Suprema Corte ha quindi inteso il principio di “leale collaborazione processuale” in senso ampio e soggettivo e ha lanciato un segnale forte contro di comportamenti contrari alla buona fede.
Pertanto, in caso di comportamento processuale scorretto o comunque contraddittorio, non è escluso, sulla base di questa sentenza, che il giudice nazionale avochi a sé la competenza, nonostante la presenza di una clausola arbitrale (valida).
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