Arbitrato internazionale: la figura dell’arbitro. Modalità di nomina e principali caratteristiche

Riprendiamo il decalogo sull’arbitrato internazionale analizzando la figura dell’arbitro e le caratteristiche principali.

Modalità di nomina

Innanzitutto, occorre verificare quali sono le modalità di nomina dell’arbitro e, più in generale, dell’istituzione arbitrale a cui verrà devoluta la risoluzione della controversia (nel caso di arbitrato amministrato).

In tal caso è consigliabile, in via generale, optare per istituzioni arbitrali possibilmente con una lunga tradizione nell’amministrare arbitrati internazionali, tenuto conto del regolamento dell’istituzione scelta, il quale deve essere il più possibile aderente alle esigenze del caso specifico e dell’arbitrato internazionale in generale.

Per quanto riguarda poi in maniera specifica le modalità di nomina dei singoli arbitri o del collegio arbitrale esse differiscono a seconda del tipo di arbitrato scelto.

In particolare, nel caso di un arbitrato ad hoc (interamente disciplinato dalle parti), può accadere che gli arbitri siano già nominati nella convenzione arbitrale tramite apposita clausola oppure che siano determinate specificamente le modalità della loro nomina. Qualora tale disciplina non sia già presente, le parti nominano gli arbitri a seguito dell’istanza di una delle due e, in caso di disaccordo, ci si rivolgerà ad un’Autorità designata dalle parti (richiamando Regolamenti già esistenti come ad esempio il Regolamento UNCITRAL, che disciplina nel dettaglio tutto il procedimento arbitrale) o competente in base alla legge applicabile.

Nel caso dell’arbitrato amministrato (dove le parti si affidano a un’istituzione arbitrale internazionale, ad esempio la CCI di Parigi), in assenza di previsioni specifiche delle parti, si seguiranno invece le modalità indicate da questo soggetto terzo.

Requisiti

Gli arbitri scelti dalle istituzioni arbitrali (o direttamente dalle parti nell’arbitrato ad hoc) vengono normalmente selezionati tra esperti nella materia oggetto dell’arbitrato commerciale (ad esempio nell’ambito della #distribuzioneinternazionale o della #venditainternazionale).

Non vi sono particolari requisiti da rispettare, eccetto la necessaria imparzialità e indipendenza di ciascun arbitro dalle parti coinvolte nella procedura, caratteristiche che devono essere mantenute per l’intero corso della procedura.

Numero di arbitri

Per quanto riguarda il numero di arbitri, si può avere un arbitro unico o un collegio arbitrale, a seconda del caso concreto (per scelta delle parti, valore, complessità della lite).

Per quanto riguarda la nomina dell’arbitro unico, abbiamo già analizzato le modalità di scelta di questo per quanto riguarda la procedura di arbitrato ad hoc. In caso di procedura amministrata, invece, l’istituzione arbitrale fornisce alle parti una lista di possibili arbitri, all’interno della quale le parti segnaleranno le proprie preferenze. Qualora non sia possibile giungere alla nomina dell’arbitro in questo modo, l’istituzione arbitrale procederà alla selezione dalla stessa lista in maniera discrezionale.

Il collegio è composto da un numero dispari di componenti dove le parti nominano uno o più arbitri ciascuna e il Presidente del collegio viene nominato di comune accordo, dalle parti stesse o dagli arbitri, o da un’Autorità terza.

Tale scelta va valutata ponderatamente, alla luce del valore e della complessità della lite, tenuto conto che i costi della procedura arbitrale aumenteranno in virtù del numero di arbitri nominati (ognuno ha diritto ad un compenso).

Sede e lingua dell’arbitrato

Una volta costituito il collegio arbitrale (o nominato l’arbitro unico), le parti (o in assenza di scelta, gli arbitri) scelgono la lingua e la sede dell’arbitrato in base alle esigenze del caso concreto.

La scelta della lingua è molto importante perché deve permettere alle parti di partecipare in maniera consapevole al procedimento. Anche la scelta della sede assume particolare rilevanza, in quanto collega strettamente il procedimento alle regole di procedura proprie di un dato Paese, e di conseguenza lo sottopone alla competenza dei tribunali di quello Stato per eventuali interventi di supporto all’arbitrato (si pensi all’ipotesi di sostituzione degli arbitri, o di impugnazione del lodo arbitrale).

In conclusione, considerata l’ampia autonomia lasciata alle parti nella gestione della procedura, è consigliabile procedere con estrema attenzione nella scelta dell’istituzione arbitrale, del numero degli arbitri e del tipo di procedura specifica durante la negoziazione e prima della sottoscrizione del contratto.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

#decalogoarbitrato #arbitratointernazionale #arbitratocommerciale #nominaarbitri #contenziosointernazionale #contrattiinternazionali #venditainternazionale #distribuzioneinternazionale #commerciointernazionale #fareaffariinsicurezza

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*