Arbitrato internazionale societario: è efficace il lodo arbitrale internazionale svizzero in una causa tra una società italiana e il proprio amministratore delegato?

Oggi esaminiamo la recente sentenza resa dalla Corte di Appello di Genova in data 9 luglio 2020 sul riconoscimento (al fine della sua esecuzione nel territorio italiano) di un lodo arbitrale internazionale svizzero emesso in forza di una clausola arbitrale contenuta nello statuto di una S.p.a. italiana. 

La clausola prevedeva la devoluzione delle controversie societarie all’arbitrato internazionale (in luogo del giudice nazionale) istituito presso la Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (“CCI”) con sede in Ginevra ed applicazione della legge italiana per decidere il merito della lite (lex causae) e della legge svizzera (“lex arbitri”) per individuare le regole del processo.  

Nel merito la Spa italiana contestava al proprio Amministratore Delegato (“AD”) la violazione dei doveri inerenti al suo incarico per aver firmato in favore di due lavoratori un “patto di stabilità” (strumento tendenzialmente utilizzato nei confronti di figure professionali altamente qualificate difficilmente reperibili sul mercato tramite il quale i soggetti si impegnano a non recedere per un certo periodo di tempo) senza averne i poteri (nonché senza la preventiva o successiva autorizzazione del Cda che diversamente lo aveva autorizzato a pattuire con gli stessi lavoratori un anno di stipendio con Mbo e benefits come da policy).  

La società italiana adiva quindi il Tribunale Arbitrale della CCI per accertare la violazione dei doveri dell’AD e richiedere il pagamento delle eventuali somme che la società dovesse versare in favore dei lavoratori in esecuzione del “patto di stabilità” illegittimamente sottoscritto dall’AD per conto della società.

Previa emissione del lodo intermedio con il quale dichiarava la propria competenza il Tribunale Arbitrale emetteva il lodo finale con il quale venivano accertate le responsabilità dell’Amministratore Delegato per la condotta sopra descritta. 

Successivamente il Presidente della Corte d’Appello di Genova dichiarava con decreto il lodo efficace in Italia ai fini della sua esecuzione. 

Ma contro tale decreto si opponeva il legale dell’AD secondo il quale la clausola arbitrale su cui si fondava il lodo estero era nulla o comunque inefficace perché violava le norme imperative inderogabili della lex specialis italiana in materia di arbitrato societario (ex artt. 34-37 del d. lgs n. 5/2003). 

Veniva sostenuto che porre la sede dell’arbitrato all’estero (con conseguente applicazione della legge processuale straniera) aveva l’unico scopo di disporre di un arbitrato (quello svizzero appunto) in cui non erano ammessi, diversamente dalla normativa italiana, l’impugnazione del lodo, né, salvo consenso delle parti e degli arbitri gli interventi di terzi. 

Tale operazione veniva configurata come una “clamorosa elusione studiata a tavolino della normativa inderogabile applicabile alle società italiane” in frode alla legge e contraria all’ordine pubblico

Infine, veniva argomentato che la società aveva rinunciato implicitamente alla clausola arbitrale da parte della Spa italiana nel momento in cui, nel corso del procedimento davanti al tribunale nazionale tra la medesima società e i lavoratori che avevano firmato il patto di stabilità (e ne richiedevano il pagamento a seguito di licenziamento), chiamava in causa l’AD per le stesse ragioni oggetto di giudizio arbitrale. 

La Corte di Appello di Genova ha deciso come segue: 

1. la clausola arbitrale statutaria è valida, la legge processuale applicabile è quella svizzera e la legge sostanziale applicabile è quella italiana 

In primis viene chiarito che l’Arbitrato estero non è escluso dalle previsioni della lex specialis; infatti, le disposizioni della lex specialis sono inderogabili solo se l’arbitrato ha sede in Italia in quanto non sono poste a tutela dell’ordine pubblico internazionale.  

Nel caso di specie, al fine di giudicare la validità della clausola, sono state esaminate le norme sostanziali della lex specialis, ma non quelle processuali, in quanto applicabile la legge processuale svizzera. 

2. Le garanzie processuali in punto di impugnabilità del lodo sono equivalenti in Italia e Svizzera 

La legge processuale svizzera ammette la possibilità di rinunciare all’impugnabilità del lodo ma solo attraverso una “dichiarazione espressa di rinuncia” delle parti. La clausola in esame non contiene alcuna rinuncia né implicita né esplicita in tal senso e pertanto, a maggior ragione, non è ravvisabile alcun comportamento elusivo in frode alla legge rimanendo il lodo impugnabile secondo la legge processuale svizzera. 

3. Il lodo non è contrario all’ordine pubblico 

L’ordine pubblico che rileva è quello sostanziale e non sono stati rilevate violazioni di regole e valori che l’ordinamento italiano non può disconoscere nei rapporti internazionali. In aggiunta, precisa la Corte, nemmeno si ravvisa un contrasto con l’ordine pubblico processuale visto che non sono emerse violazioni del contraddittorio e/o della imparzialità degli arbitri.    

4. La chiamata in causa dell’AD nel procedimento ordinario non implica rinuncia alla clausola arbitrale  

L’inefficacia della clausola per rinuncia è configurata dalla giurisprudenza quando il giudizio ordinario è instaurato prima di quello arbitrale e non viceversa come in questo caso. 

In conclusione, alla luce di questa sentenza, le società italiane possono valutare l’opzione, se ritenuta più adatta alle proprie esigenze, di devolvere le controversie societarie (ad es. impugnative di delibere assembleari, azione di responsabilità contro amministratori e/o organi sociali, ecc.) ad un arbitrato estero attraverso la previsione di una clausola arbitrale statutaria senza il timore che possa essere considerata nulla (con conseguente impossibilità di far valere il lodo in Italia) solamente perché contrasta con la lex specialis sull’arbitrato societario italiano.  

Avv. Luca Davini 
Avv. Massimiliano Gardellin 

#arbitratointernazionale #clausolaarbitrale #arbitratosocietario #dirittsocietario#corporate #litigation #dirittodegliaffari #dirittoinvestimenti #contratticommerciali #contrattiinternazionali #leggeapplicabile 

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*