Una recente decisione del Tribunal Superior de Justicia Civil (ultimo giudice della Comunidad Autónoma di Madrid) ha annullato parzialmente un lodo arbitrale in relazione ad una lite sorta tra un franchisor spagnolo e un franchisee argentino che svolgeva la propria attività nei territori di Argentina e Uruguay.
Il contratto di franchising internazionale, regolato dalla legge spagnola, prevedeva un patto di non concorrenza post contrattuale della durata di un anno dalla sua cessazione (per qualsiasi motivo) negli stessi territori in cui il franchisee svolgeva la propria attività ex contractu (e quindi Argentina e Uruguay).
A seguito della cessazione unilaterale del contratto da parte del franchisor spagnolo, il franchisee argentino aveva continuato a svolgere la propria attività negli stessi territori; ma in una sede diversa da quella in cui operava in virtù del cessato rapporto commerciale.
Per tale ragione il franchisor spagnolo, in virtù della clausola arbitrale presente nel contratto, promuoveva l’arbitrato davanti alla Camera di Commercio Internazionale (CCI) per inadempimento contrattuale del franchisee.
Il lodo arbitrale condannava il franchisee argentino al pagamento:
i)delle fatture insolute;
ii)delle penali pattuite per violazione del patto di non concorrenza post contrattuale.
In seguito, il franchisee argentino impugnava il lodo arbitrale davanti al competente giudice ordinario spagnolo chiedendo l’annullamento del lodo per la mancata applicazione della disciplina antitrust europea al caso di specie (diversamente secondo l’arbitro il diritto europeo non era applicabile perché il contratto aveva ad oggetto un territorio contrattuale extra-europeo).
Secondo la disciplina antitrust europea il patto di non concorrenza post contrattuale nel contratto di franchising non può avere ad oggetto l’intero territorio in cui il franchisee svolgeva la propria attività in virtù del contratto cessato ma per la sua validità deve essere limitato alla sola sede/outlet in cui operava (Corte di Giustizia Europea, case n. 117/12 del 7/2/2013).
Avendo l’arbitro escluso l’applicabilità della disciplina europea al caso di specie egli non ha applicato il suddetto principio espresso dalla Corte di Giustizia Europea e ha considerato valido il patto avente ad oggetto i territori di Uruguay e Argentina e conseguentemente condannato il franchisee al pagamento delle penali contrattuali.
In senso contrario la giurisprudenza spagnola, in accoglimento degli argomenti del franchisee, ha stabilito che la normativa antitrust europea deve considerarsi assorbita nell’ordinamento interno spagnolo costituendo una norma inderogabile di ordine pubblico.
L’ordine pubblico è costituito da quell’insieme di principi, norme generali e diritti fondamentali del sistema giuridico spagnolo tra cui rientra il principio di libera concorrenza che tutela interessi considerati di primaria importanza dall’ordinamento (in particolare per l’impatto significativo sul generale buon funzionamento dell’economia contribuendo in maniera essenziale allo sviluppo del benessere della collettività).
Per tali ragioni il giudice spagnolo ha annullato parzialmente il lodo arbitrale nella parte in cui condannava il franchisee al pagamento delle penali per violazione del patto di non concorrenza post contrattuale.
In conclusione, in un contratto di franchising regolato dalla legge spagnola la normativa antitrust europea sarà considerata normativa inderogabile di ordine pubblico davanti ai giudici nazionali spagnoli chiamati a decidere sull’impugnazione di un lodo arbitrale (anche nel caso di controparte con sede in un Paese extra-UE).
In questi casi il patto di non concorrenza post contrattuale sarà valido secondo la legge europea e spagnola se rispetterà le seguenti condizioni:
i)i beni e i servizi devono essere concorrenti a quelli previsti nel contratto di franchising;
ii)la limitazione della concorrenza deve circoscritta alla sede/outlet del territorio in cui ha svolto la sua attività in base al contratto (Corte di Giustizia Europea, case n. 117/12 del 7/2/2013);
iii)la limitazione deve essere indispensabile per proteggere il know how trasferito dal franchisor;
iv)la durata massima deve essere di un anno dalla cessazione del contratto.
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
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