Arbitrato Italia: il progetto di riforma per il rafforzamento dei profili di imparzialità e indipendenza dell’arbitro

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) promosso dal Governo Draghi presenta un ambizioso progetto di riforma della giustizia, comprendente inoltre un programma volto a rafforzare e snellire la procedura arbitrale italiana, al fine di renderla più vicina alle pratiche internazionali già in uso.

Il fine ultimo del progetto risiede nell’innovazione dello strumento arbitrale – largamente in uso nell’ambito del commercio internazionale – e tuttavia appesantito in Italia da difficoltà procedurali e tempistiche lunghe. Per fare ciò, il progetto di riforma mira soprattutto a:

1. rafforzare i profili di imparzialità e indipendenza dell’arbitro;

2. attribuire all’arbitro il potere di emettere provvedimenti cautelari.

Sotto il primo profilo, in particolare si prevede la facoltà di ricusazione dell’arbitro per “gravi ragioni di convenienza”, ossia circostanze personali dell’arbitro che potrebbero determinare un conflitto di interesse dello stesso rispetto alla controversia in cui è chiamato a pronunciarsi.

Inoltre, viene previsto l’obbligo in capo all’arbitro di rilasciare una dichiarazione nel momento in cui accetta la nomina, nella quale devono essere ricomprese tutte le circostanze rilevanti per garantirne l’imparzialità e l’indipendenza.

Per quanto riguarda poi il potere di emettere provvedimenti cautelari, il modello di riferimento alla base di tale previsione risiede nell’art. 17 della Legge modello Uncitral del 1985, la quale riconosceva agli arbitri il potere di rendere provvedimenti cautelari. Anche le nuove modifiche apportate alla Legge nel 2006, a ben vedere, hanno confermato tale estensione del potere degli arbitri, comprendendo l’emanazione di detti provvedimenti.

Nell’ordinamento italiano, tuttavia, tale competenza cautelare non viene ad oggi riconosciuta – rimanendo peraltro uno dei pochi Stati a porre un simile divieto – e viceversa viene prevista la competenza funzionale del giudice che sarebbe stato competente a conoscere nel merito la controversia oggetto di arbitrato.

Vista la pesantezza di un simile procedimento (senza considerare poi le difficoltà procedurali, di lingua, nonché la frammentazione del procedimento e il conseguente allungamento dei tempi) non sorprende che altri ordinamenti abbiano già da tempo attribuito competenza cautelare agli arbitri.

È in tale ottica quindi che il progetto di riforma italiano ha lo scopo di migliorare il procedimento  arbitrale italiano, avvicinandolo alla migliore practise internazionale.

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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