Arbitrato: le novità introdotte dal d.lgs. 149/2022

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino


Con l’entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, il legislatore nazionale, nell’evidente intento di rinforzare la fiducia nell’arbitrato, ha disposto l’attribuzione generalizzata del potere cautelare agli arbitri che rimaneva, salvo puntuali eccezioni, ad appannaggio del giudice statuale.

Tale potere è stato esteso al procedimento di arbitrato per implementare la natura di “equivalente giurisdizionale” dell’istituto garantendo “un maggior grado di effettività della tutela arbitrale, in linea con gli altri ordinamenti a noi più vicini”.

Mediante modifica degli art. 818 c.p.c. s.s., il d.lgs. 149/2022 introduce le seguenti previsioni:

i) conferisce agli arbitri una generale potestà cautelare esclusiva;

ii) disciplina il reclamo contro il provvedimento cautelare arbitrale;

iii) prevede l’attuazione delle misure cautelari;

iv) abroga l’unica norma di legge che sino a questo momento prevedeva un caso specifico di tutela d’urgenza in sede arbitrale (art. 35, d.lgs. n. 5/2003).

Affinché le parti possano attribuire agli arbitri il potere di emettere misure cautelari, le medesime sono innanzitutto tenute a soddisfare i “presupposti volontaristici”, attraverso specifica previsione nella convenzione arbitrale, oppure in un atto sottoscritto anteriormente all’instaurazione del giudizio. Prima che l’arbitro accetti l’incarico o il collegio arbitrale si costituisca regolarmente, tuttavia, l’istanza cautelare è proponibile al giudice ordinario secondo le disposizioni di rito.

Sebbene la riforma voglia promuovere l’equiparazione tra arbitro e giudice, persistono, ovviamente, sostanziali differenze ontologiche tra i rispettivi organi giudicanti, come ad esempio la possibilità di emettere dei provvedimenti aventi natura coercitiva.  È principio consolidato che gli arbitri siano privi del potere autoritativo di ottenere la realizzazione delle proprie disposizioni mediante l’eventuale impiego dell’esecuzione forzata.

Pertanto, al fine di concretizzare le modifiche alla realtà materiale disposte nel lodo arbitrale in sede cautelare, il neo introdotto art. 818-ter c.p.c. dispone espressamente che tale attuazione possa avvenire individuando nel Tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato, l’organo competente a sovraintendere all’esecuzione forzata.

Ulteriore profilo di novità introdotto dalla riforma, attiene alla possibilità di opporsi al provvedimento arbitrale che ha concesso o negato la misura cautelare, mediante l’instaurazione di una procedura di c.d. “reclamo” avanti alla Corte d’Appello nel cui distretto ha sede l’arbitrato. Tale possibilità, prevista dall’art. 818-bis c.p.c., è tuttavia consentita unicamente per i motivi inerenti alla convenzione arbitrale o il procedimento di cui all’art. 829, c.1, oltre alla contrarietà del provvedimento all’ordine pubblico.

Ultimo profilo di particolare rilievo, la discussa possibilità che gli arbitri possano comminare delle penalità di mora come misura di coercibilità indiretta dei provvedimenti cautelari.

In assenza di una disposizione normativa dirimente in tal senso, il novellato art. 614-bis c.p.c. contempla comunque l’applicabilità della penalità di mora da parte del giudice dell’esecuzione, sicché qualora si dovesse ritenere che gli arbitri siano privi di tale prerogativa, la parte vincitrice nel procedimento arbitrale cautelare ben potrebbe, in sede di attuazione, rafforzare l’effettività del lodo arbitrale rivolgendosi all’autorità giudiziaria esecutiva, inducendo l’intimato allo spontaneo adempimento.

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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