Australia, adottata la nuova legge modificativa della normativa sul franchising: cosa cambia

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

L’Australia offre ottime opportunità per lo sviluppo e l’espansione di un business, grazie non soltanto ad una posizione geografica strategica al confine con l’Asia, ma soprattutto allo sviluppo economico in costante aumento.

Tale circostanza, unitamente alla presenza di diversi accordi multilaterali di libero scambio (si pensi al RCEP), rende inoltre l’Australia un’area di notevole importanza strategica per gli imprenditori che abbiano intenzione di accedere più facilmente ai mercati asiatici ed espandersi, soprattutto con riferimento ai sistemi di franchising.

Il contratto di franchising viene disciplinato in Australia dal Regolamento sulla Concorrenza e il Consumo del 2014, il quale costituisce un vero e proprio Codice di condotta obbligatorio che trova applicazione anche nei confronti dei franchisor esteri.

La normativa così delineata ha inoltre recentemente subito rilevanti modifiche, le quali sono state pubblicate il 1° giugno 2021. Tra le più significative, si segnala:

– informativa, c.d. disclosure, ossia le informazioni che il franchisor deve necessariamente fornire al potenziale franchisee. Il franchisor deve ora: fornire al potenziale franchisee una “scheda aspetti chiave”, riepilogativa delle informazioni contenute nel documento informativo; divulgare al potenziale franchisee, nel documento informativo, ulteriori informazioni relative a spese in conto capitale, fondi di marketing, sconti e informazioni sugli utili; e comunicare se intende sublocare i locali al potenziale franchisee, fornendo in anticipo il contratto di locazione;

– contenuto del contratto: vengono posti dei divieti sul contenuto del contratto di franchising, il quale d’ora in poi:

i. non può richiedere ad un franchisee di sostenere spese in conto capitale significative per tutta la durata del contratto;

ii. non può richiedere ad un franchisee di pagare qualsiasi spesa legale del franchisor per la preparazione, la negoziazione o l’esecuzione del contratto di franchising;

iii. non può consentire al franchisor di variare unilateralmente il contratto con effetto retroattivo, senza il consenso del franchisee;

– risoluzione del contratto: il periodo di “ripensamento” (c.d. cooling-off) successivo alla stipula di un contratto di franchising, durante il quale il franchisee può recedere, viene ampliato da 7 a 14 giorni;

– risoluzione alternativa delle controversie: viene introdotto un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) più esaustivo in base al quale tutti gli accordi di franchising devono prevedere la possibilità di ricorrere alla mediazione e alla conciliazione, o alternativamente all’arbitrato.

Inoltre, si segnala che, oltre al rispetto del Codice, esistono in Australia diverse leggi e pratiche commerciali che devono essere seguite e rispettate, le quali possono variare a seconda del diverso tipo di business considerato. È quindi essenziale effettuare un’accurata analisi preliminare e predisporre contratti il più possibile dettagliati, che rispettino la normativa e gli usi locali.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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