Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Con sentenza n. C 21-0325 del 7 aprile 2023, la Corte di Cassazione belga ha stabilito che, in deroga alla normativa nazionale, le controversie in materia di contratti di concessione di vendita possono essere sottoposte ad arbitrato.
La querelle insorta tra una società belga e una società austriaca verteva sulla risoluzione di un contratto di concessione di vendita esclusiva tra le parti disciplinato dalla legge austriaca, contenente una clausola compromissoria in favore dal tribunale arbitrale di Vienna. La società austriaca, citata da controparte dinanzi al tribunale belga, proponeva eccezione di competenza del giudice adito facendo valere la convenzione di arbitrato sottoscritta antecedentemente.
Il giudice di primo grado respingeva l’eccezione di competenza, dichiarandosi competente a giudicare il caso. La Corte di Appello successivamente adita si dichiarava invece incompetente. La questione pertanto veniva deferita alla Corte di Cassazione belga la quale statuiva che:
– in base all’articolo 6.2 della Convenzione europea sull’arbitrato commerciale internazionale del 1961, il giudice nazionale non può riconoscere una convenzione di arbitrato se la controversia non può essere risolta mediante arbitrato secondo la legge del tribunale competente;
– secondo l’articolo 1676 del codice giudiziario belga, le controversie di natura patrimoniale possono essere risolte tramite arbitrato. Le controversie relative alla risoluzione di una concessione di distribuzione esclusiva rientrano in questa categoria; tuttavia, ai sensi della normativa speciale nazionale, il concessionario danneggiato può in ogni caso citare in giudizio il concedente in Belgio in caso di cessazione di una concessione di vendita in Belgio.
– in base al regolamento Roma I, il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. Tuttavia, alcune norme nazionali speciali considerate “disposizioni di diritto particolarmente imperativo” possono essere applicate indipendentemente dalla legge scelta dalle parti, a condizione che rispettino il diritto dell’Unione europea;
– per garantire l’autonomia delle parti contraenti, l’eccezione delle “disposizioni di legge particolarmente imperative” deve essere interpretata in modo restrittivo e il giudice nazionale deve considerare l’economia generale e le circostanze delle norme che intende sostituire;
– la normativa belga specifica sulla cessazione unilaterale delle concessioni di vendita esclusiva non costituisce “disposizioni di diritto particolarmente imperativo” ai sensi del regolamento Roma I.
In sintesi, la Corte Suprema belga ha stabilito che l‘arbitrato può essere utilizzato per risolvere una controversia riguardante la cessazione di un contratto di distribuzione esclusiva soggetto al regolamento Roma I, e che le disposizioni di diritto belga non possono prevalere sulla legge straniera scelta dalle parti, a meno che non si tratti di disposizioni di legge imperative di particolare interesse per la tenuta dell’ordinamento nazionale.
Questa decisione favorisce i fornitori stranieri, poiché alla luce della sentenza sopra esaminata possono prevedere nel contesto del contratto di distribuzione una clausola arbitrale unitamente alla legge straniera, ad esempio italiano, a condizione naturalmente che il partner concordi con tale scelta in sede negoziale.