Brexit: come gestire con sicurezza i rapporti con i partners inglesi

Dopo l’approfondimento sull’analisi dell’Italian Trade Agency in merito alle aree di rischio per i contratti commerciali a seguito della Brexit (e della firma del TCA “Trade and Cooperation Agreement), oggi esaminiamo nello specifico le tips legali da tenere a mente nel gestire rapporti presenti e futuri con partner inglesi.

Conoscere i principali cambiamenti determinati dalla Brexit ed intervenire – se necessario – sugli accordi in corso o su quelli futuri garantirà infatti di tutelare il proprio business da eventuali rischi.

CONTRATTI IN CORSO

Per quanto riguarda i contratti già in essere al momento della firma del TCA, i principali cambiamenti e dunque gli interventi – eventualmente – necessari riguardano:

1) la territorialità dell’accordo: è possibile che nel contratto in corso venga previsto un ambito di territorialità genericamente ricompreso all’interno dell’Unione Europea. In un simile caso, sarà dunque necessario modificare il testo contrattuale, prevedendo espressamente l’ampliamento di tale territorialità anche al Regno Unito;

2) i prezzi: la Brexit determinerà quasi certamente un aumento delle barriere commerciali, di conseguenza diventerà necessario instaurare controlli doganali per le merci in transito tra UK e Ue. Tale circostanza determinerà ritardi e un aumento dei costi per le imprese che operano con il Regno Unito.

Sarà probabilmente necessario verificare se nei contratti in corso sono previste clausole di rinegoziazione del prezzo o di hardship o se i prezzi possano essere liberamente variati previo preavviso o, eventualmente, se sia possibile recedere dal contratto quale extrema ratio.

Qualora non siano presenti specifiche clausole che consentano libertà di manovra sarà opportuno esaminare la legge applicabile e le regole da essa previste in tali situazioni per valutare le conseguenze pratiche ( si veda ad esempio l’istituto della “frustration” nel diritto inglese);

3) la legge applicabile al contratto e la risoluzione delle controversie: l’indicazione del diritto inglese o di un foro inglese in un contratto commerciale non dovrebbe in linea di principio essere influenzata dalla Brexit rimanendo quindi valida la scelta operata nel contratto. Da valutare però in sede di rinegoziazione o rinnovo del contratto una diversa scelta che tenga conto del fondamentale aspetto che il Regno Unito non è più parte dell’Ue.

Bisogna infatti considerare che i Regolamenti europei direttamente applicabili agli Stati Ue non avranno più valenza per il Regno Unito.

Ad esempio, per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, va sottolineato che il Regolamento Ue 1215/2012 (Bruxelles I bis) – il quale disciplina il riconoscimento automatico delle sentenze emanate all’interno dell’Ue – non sarà più in vigore per il Regno Unito. Per ottenere il riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato, sarà quindi necessario ricorrere ad un procedimento di delibazione, con lunghe tempistiche e maggiori costi.

CONTRATTI IN CORSO DI NEGOZIAZIONE/CONTRATTI FUTURI

Per quanto riguarda i contratti in corso di negoziazione o i contratti futuri, è importante sottolineare la necessità per le aziende di valutare attentamente i cambiamenti appena esposti e dunque agire di conseguenza, predisponendo clausole atte a disciplinare ed eliminare possibili rischi di contenzioso.

A tal proposito, sarà utile predisporre una serie di clausole specifiche – c.d. clausole Brexit – attraverso le quali disciplinare rapporti che necessariamente subiranno delle conseguenze per via della Brexit.

Si pensi, ad esempio, all’impatto sulle prestazioni delle aziende e quindi, indirettamente, su quello che sarà il prezzo di merci/servizi; o ancora alle tempistiche di consegna, necessariamente dilungate per via dei nuovi controlli di frontiera; etc.

Per ridurre al minimo i rischi collegati alla Brexit e per salvaguardare i propri affari con i partners inglesi è quindi fondamentale:

– analizzare e, se del caso, rinegoziare i contratti esistenti; 

– predisporre con attenzione, in un’ottica “tailor-made for UK”, i contratti futuri. 

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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