Brexit e copyright law secondo la giurisprudenza inglese

La Corte di Appello di Londra si pronuncia in favore dell’applicazione di diritto e giurisprudenza Ue

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Come già analizzato in precedenza su questo blog attraverso un focus sull’impatto dell’EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA) sul mondo della proprietà intellettuale (IP), formalmente l’accordo – redatto per gestire la Brexit e i rapporti futuri tra UK e UE – non richiede ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale di intraprendere alcuna azione immediata di modifica.

Tale orientamento viene confermato inoltre dalla Corte d’Appello di Londra, la quale – in un caso di violazione di copyright – ha ribadito la necessità di seguire la disciplina prevista a livello europeo e quindi di non discostarsi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (CGUE).

Nel Regno Unito ricordiamo che marchi, brevetti e questioni a questi collegate vengono disciplinati dal Copyright, Designs and Patents Act (CDPA).

In particolare, le disposizioni delineate nella sezione 20 del CDPA recepiscono le disposizioni Ue sul diritto d’autore, fornendo ai creatori di contenuti il diritto esclusivo di controllare la “comunicazione al pubblico delle loro opere“. In altre parole, si ha una violazione di tale diritto se altri comunicano il contenuto di una determinata opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto a farlo.

Nel caso di specie, la controversia sorta tra la società americana TuneIn e due studi di registrazione (Warner Music e Sony Music Entertainment) riguarda un caso di violazione del copyright, stante la possibilità per gli utenti del sito web TuneIn di accedere a determinate stazioni radio, registrare la musica – su cui Warner e Sony detengono diritti di copyright – e riprodurla su richiesta.

Nell’affrontare la questione, la Corte d’Appello ha quindi dovuto – alla luce della Brexit – non soltanto dirimere la controversia sottoposta al suo esame, ma anche valutare se fosse necessario discostarsi dalla giurisprudenza della CGUE nel decidere il caso.

Questi i motivi alla base del rifiuto della Corte di divergere dalle decisioni della CGUE:

1- non sono state apportate modifiche legislative post-Brexit alla sezione 20 della CDPA (modellata sul diritto Ue), né vi è stato alcun cambiamento nel quadro legislativo internazionale. Quindi, continua ad essere applicabile la disciplina fornita a livello europeo;

2- bisogna rilevare la difficoltà di interpretare il concetto di “comunicazione al pubblico“. A tal proposito, Lord Arnold ha sottolineato la mancanza di linee guida nella disciplina sia del Regno Unito che dell’UE in materia, con la conseguenza che la giurisprudenza consolidata della CGUE sul punto risulta fondamentale nell’affrontare il tema e i connessi risvolti a livello internazionale.

Per questi motivi, in linea con la giurisprudenza della CGUE (si vedano i casi Svensson, GS Media, Renckhoff eVG Bild-Kunst), la Corte d’Appello ha ritenuto che l’azione della TuneIn volta a “comunicare opere di copyright” a soggetti non necessariamente clienti di Warner e Sony costituisce una violazione del diritto esclusivo di comunicazione riconosciuto in capo alle due società.

In tale ottica, la volontà di mantenere un collegamento tra disciplina UK e UE viene quindi sottolineata dal giudizio della Corte e viene inoltre incoraggiata anche dagli inviti all’interno del TCA a formulare “best practices” volte a garantire il riconoscimento reciproco dei diritti di proprietà intellettuale e l’applicazione di tali diritti tanto nell’Unione Europea quanto nel Regno Unito.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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