Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
Una volta trascorso il c.d. “periodo di transizione” della Brexit ed entrato in vigore il nuovo EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA), tra i vari settori colpiti dai cambiamenti vi è anche quello della proprietà intellettuale e, più nello specifico, il modo in cui le c.d. “opere di design” verranno tutelate nel Regno Unito.
Sebbene, come già analizzato, formalmente il TCA non richieda ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale di intraprendere alcuna azione immediata, l’uscita del Regno Unito dall’Ue ha nondimeno lasciato un panorama relativo alla tutela di tali diritti particolarmente difficile da gestire.
Da un lato, tutti i marchi e le “opere di design” dell’Ue registrati prima del 31 dicembre 2020 sono stati automaticamente “clonati” nel registro dei marchi del Regno Unito con la denominazione di “marchio/progetto comparabile (UE)” – con la conseguenza che il marchio/progetto “clonato” gode di uguali diritti per uguali beni e servizi forniti nell’Ue e nel Regno Unito.
Tuttavia, sarà opportuno verificare che tali diritti già “clonati” appaiano correttamente nel registro del Regno Unito. Inoltre, per le richieste di registrazione non ancora concluse nel 2020, i richiedenti possono, entro il 30 settembre 2021, beneficiare di tale “clonazione” del marchio/design, ottenendo in questo modo un marchio/progetto comparabile Ue.
Dall’altro lato, maggiori problemi sorgono con riguardo alla tutela di disegni/progetti e modelli non registrati.
In particolare, il progetto non registrato (Unregistered Community Design, UCD) non gode più di protezione all’interno del Regno Unito, e ciò non sembra essere cambiato neanche con l’introduzione di una nuova formula di protezione, la quale disciplina i progetti non registrati come Continuing Unregistered Design (CUD), fornendo loro una tutela tuttavia non sufficiente.
Di conseguenza, i titolari dei diritti di “design” devono porre particolare attenzione a quali diritti sono stati riconosciuti automaticamente dopo la Brexit e quali invece non sono ricompresi nella tutela garantita nel Regno Unito, richiedendo viceversa ulteriori passaggi (e quindi le eventuali scadenze chiave da rispettare, come quella del 30 settembre 2021).
Inoltre, nel caso di diritti non ancora clonati, occorrerà valutare attentamente, in base agli obiettivi aziendali, se sia preferibile rinunciare al processo di clonazione.
Le imprese dovranno poi prestare particolare attenzione alle strategie commerciali, le quali dovranno essere aggiornate anche alla luce della tutela garantita alle “opere di design” (si consideri ad esempio l’impatto del grado di tutela delle opere di design sulle strategie di divulgazione di eventuali segreti commerciali).
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