Brexit e proprietà intellettuale: cosa cambia?

Continua il nostro focus sulla Brexit, con una news sull’impatto del nuovo EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA) sul mondo della proprietà intellettuale (IP).

Come analizzato in precedenza su questo blog nell’ambito di supply chain e contratti commerciali, il TCA ha avuto ed avrà nei prossimi mesi un impatto decisivo su vari aspetti legati agli scambi commerciali con partner inglesi. Tra questi, rientra anche la disciplina in materia di proprietà intellettuale e le previsioni dell’accordo in materia di copyright, marchi, brevetti e segreti commerciali.

In tal senso, il fulcro dell’accordo non ruota attorno a delle modifiche sostanziali immediate, bensì si focalizza sul quadro generale a lungo termine relativo alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito e nell’UE. Per questo motivo, formalmente il TCA non richiede ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale di intraprendere alcuna azione immediata.

Il principio cardine adottato dell’accordo si basa infatti sul “trattamento nazionale“, in base al quale “ciascuna parte accorderà ai cittadini dell’altra parte un trattamento non meno favorevole del trattamento che accorda ai propri cittadini per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale”.

Tale previsione si pone in linea con l’orientamento adottato già nel 2018 nell’atto di recesso del Regno Unito, all’interno del quale veniva prevista l’incorporazione delle leggi dell’Unione – in materia di diritti IP – all’interno delle leggi nazionali del Regno Unito. Ciò implica che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale derivanti ​​dal diritto Ue, il “trattamento nazionale” prevede un trattamento identico sia per i cittadini dell’Unione che del Regno Unito.

Inoltre, tutti i marchi dell’Ue registrati prima del 31 dicembre 2020 sono stati automaticamente “clonati” nel registro dei marchi del Regno Unito con la denominazione di “marchio comparabile (UE)” (mentre per le richieste di registrazione non ancora concluse nel 2020, i richiedenti hanno di tempo fino al 30 settembre 2021 per beneficiare di tale “clonazione” del marchio), ottenendo in questo modo un marchio comparabile che gode di uguali diritti per uguali beni e servizi forniti nell’Ue e nel Regno Unito.

Oltre alle previsioni appena delineate, la volontà di garantire una collaborazione effettiva tra Ue e UK in materia di IP è sottolineata anche dagli inviti all’interno del TCA a formulare “best practices” volte a garantire il riconoscimento reciproco dei diritti di proprietà intellettuale e l’applicazione di tali diritti.

In tale ottica, sebbene ai titolari dei diritti IP non venga richiesto nell’immediato alcun adempimento specifico, è bene sottolineare l’importanza di una analisi preliminare di tali diritti e del loro riconoscimento nel contesto Brexit.

A titolo di esempio, per quanto riguarda i diritti già “clonati”, sarà opportuno verificare che questi appaiano correttamente nel registro del Regno Unito, o viceversa – nel caso di diritti non ancora clonati – valutare, in base agli obiettivi aziendali, se sia preferibile rinunciare al processo di clonazione.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

#Brexit #dirittiIP #proprietàintellettuale #intellectualproperty #tradeandcooperationagreement #accordoUeUK #dirittoUe #dirittoUK #contrattiinternazionali #venditainternazionale #distribuzioneinternazionale

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

VAI AL COMMENTO
Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

VAI AL COMMENTO
Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

VAI AL COMMENTO
Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

VAI AL COMMENTO

Seguici su