Brexit e proprietà intellettuale: cosa cambia?

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Continua il nostro focus sulla Brexit, con una news sull’impatto del nuovo EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA) sul mondo della proprietà intellettuale (IP).

Come analizzato in precedenza su questo blog nell’ambito di supply chain e contratti commerciali, il TCA ha avuto ed avrà nei prossimi mesi un impatto decisivo su vari aspetti legati agli scambi commerciali con partner inglesi. Tra questi, rientra anche la disciplina in materia di proprietà intellettuale e le previsioni dell’accordo in materia di copyright, marchi, brevetti e segreti commerciali.

In tal senso, il fulcro dell’accordo non ruota attorno a delle modifiche sostanziali immediate, bensì si focalizza sul quadro generale a lungo termine relativo alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito e nell’UE. Per questo motivo, formalmente il TCA non richiede ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale di intraprendere alcuna azione immediata.

Il principio cardine adottato dell’accordo si basa infatti sul “trattamento nazionale“, in base al quale “ciascuna parte accorderà ai cittadini dell’altra parte un trattamento non meno favorevole del trattamento che accorda ai propri cittadini per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale”.

Tale previsione si pone in linea con l’orientamento adottato già nel 2018 nell’atto di recesso del Regno Unito, all’interno del quale veniva prevista l’incorporazione delle leggi dell’Unione – in materia di diritti IP – all’interno delle leggi nazionali del Regno Unito. Ciò implica che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale derivanti ​​dal diritto Ue, il “trattamento nazionale” prevede un trattamento identico sia per i cittadini dell’Unione che del Regno Unito.

Inoltre, tutti i marchi dell’Ue registrati prima del 31 dicembre 2020 sono stati automaticamente “clonati” nel registro dei marchi del Regno Unito con la denominazione di “marchio comparabile (UE)” (mentre per le richieste di registrazione non ancora concluse nel 2020, i richiedenti hanno di tempo fino al 30 settembre 2021 per beneficiare di tale “clonazione” del marchio), ottenendo in questo modo un marchio comparabile che gode di uguali diritti per uguali beni e servizi forniti nell’Ue e nel Regno Unito.

Oltre alle previsioni appena delineate, la volontà di garantire una collaborazione effettiva tra Ue e UK in materia di IP è sottolineata anche dagli inviti all’interno del TCA a formulare “best practices” volte a garantire il riconoscimento reciproco dei diritti di proprietà intellettuale e l’applicazione di tali diritti.

In tale ottica, sebbene ai titolari dei diritti IP non venga richiesto nell’immediato alcun adempimento specifico, è bene sottolineare l’importanza di una analisi preliminare di tali diritti e del loro riconoscimento nel contesto Brexit.

A titolo di esempio, per quanto riguarda i diritti già “clonati”, sarà opportuno verificare che questi appaiano correttamente nel registro del Regno Unito, o viceversa – nel caso di diritti non ancora clonati – valutare, in base agli obiettivi aziendali, se sia preferibile rinunciare al processo di clonazione.

#Brexit #dirittiIP #proprietàintellettuale #intellectualproperty #tradeandcooperationagreement #accordoUeUK #dirittoUe #dirittoUK #contrattiinternazionali #venditainternazionale #distribuzioneinternazionale

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

VAI AL COMMENTO
Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

VAI AL COMMENTO
Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

VAI AL COMMENTO

Seguici su