Brexit: il Trade Cooperation Agreement tra Ue e UK

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Dopo un’attenta analisi dell’impatto della Brexit sulla supply chain e sui contratti commerciali, oggi analizziamo l’accordo firmato da Ue e UK il 24 dicembre scorso al fine di comprendere cosa è cambiato dal 1° gennaio 2021 e cosa cambierà nei prossimi mesi.

Questi i principali punti del Trade and Cooperation Agreement (TCA):

–IMPORT ED EXPORT DELLE MERCI: una delle previsioni più importanti del TCA riguarda la conferma dell’assenza di tariffe o dazi sulle merci importate ed esportate tra il Regno Unito e l’Unione europea;

–REGOLE DI ORIGINE: l’esenzione da dazi e tariffe sarà valida solo per le merci che soddisfano le “regole di origine” specificate all’interno dell’accordo e volte a garantire che le stesse provengano davvero dall’Unione europea o dal Regno Unito.

Inoltre, le aziende dovranno compilare documenti e dichiarazioni aggiuntive nel momento in cui le merci varcheranno il confine Ue-UK, con la possibile conseguenza di significativi ritardi nelle consegne;

–IRLANDA DEL NORD: per quanto riguarda l’Irlanda del Nord, va detto che questa ha siglato un ulteriore Protocol aggiuntivo rispetto al TCA, in base al quale l’Irlanda del Nord rimarrà parte del mercato unico dell’Ue, con la conseguenza che eventuali restrizioni nella circolazione delle merci da e verso il Paese potranno verificarsi solamente in merito agli scambi effettuati con il Regno Unito e non con l’Unione europea;

–LEVEL PLAYING FIELD: altra previsione importante riguarda il c.d. level playing field, ossia il set di principi fissati in modo tale da fornire delle linee guida nella gestione dei commerci tra Ue e UK. Nello specifico, si prevedono:

a. regole sulla concorrenza basate su principi molto simili alla disciplina europea in materia;

b. regolamentazione delle sovvenzioni statali basata su principi di nuovo molto simili alla legge sugli aiuti di Stato dell’Ue;

c. previsioni in materia di lavoro ed ambiente che in alcun modo dovranno essere ridotte dai livelli attuali adottati al punto da avere un impatto negativo sul commercio.

–ACCESSO IN ALTRI SETTORI DI MERCATO: il Regno Unito e l’UE continueranno ad accedere reciprocamente alle reti di trasporto aereo e stradale, ma con più limitazioni rispetto a prima. L’accordo concede inoltre l’accesso alla pesca, soggetto a un periodo di transizione di cinque anni e a successivi negoziati annuali.

Conoscere i principali cambiamenti determinati dalla Brexit ed intervenire – se necessario – sugli accordi in corso o su quelli futuri garantirà dunque di tutelare il proprio business da eventuali rischi, continuando a fare affari sicuri.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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