Brexit: la Commissione europea pubblica una “Check List” per le aziende in affari con partner inglesi

Dal 1° gennaio 2021 verranno attuati una serie di cambiamenti nelle relazioni tra l’Ue e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti. È dunque particolarmente importante, per chi farà affari nel Regno Unito, farsi trovare pronto.

A tal fine, la Commissione europea ha pubblicato una “Check List” per le imprese che intrattengono rapporti commerciali con il Regno Unito, in modo tale da aiutarle ad arrivare preparate al recesso del Regno Unito dall’Ue, indipendentemente dal risultato dei negoziati in corso.

Queste le principali novità riportate nella lista di controllo:

Scambi di merci

Dal 1° gennaio 2021 le imprese che attualmente acquistano merci dal Regno Unito e le immettono sul mercato dell’Unione diventeranno importatori, mentre quelle che distribuiscono prodotti Ue nel Regno Unito diventeranno esportatori. Di conseguenza, tali aziende dovranno rispettare un nuovo insieme di obblighi imposti dalle norme del diritto dell’Unione.

Inoltre, i cambiamenti riguarderanno anche pagamento e rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sia sui prodotti che sui servizi, oltre a consistenti novità in materia di certificati, autorizzazioni, marcatura o etichettatura, dato che le autorizzazioni rilasciate dalle autorità del Regno Unito non saranno più valide per l’immissione di prodotti sul mercato dell’Unione e viceversa. Di conseguenza, le aziende dovranno provvedere a richiedere nuovi documenti o trasferire i certificati rilasciati da un organismo inglese presso un’autorità con sede nell’Unione.

Prestazione di servizi

Anche per quanto riguarda la prestazione di servizi, da gennaio prossimo le autorizzazioni rilasciate da enti inglesi non avranno validità nell’Ue.

Inoltre, qualora nel rapporto ci si avvale di licenze rilasciate da autorità inglesi, bisognerà procedere con la richiesta di licenze o autorizzazioni analoghe nell’Unione oppure con il trasferimento di tali licenze/autorizzazioni presso un’autorità avente sede nel territorio Ue.

Per fare un esempio pratico, i trasportatori su strada stabiliti nel Regno Unito non saranno più titolari di una licenza comunitaria. Di conseguenza, questi non beneficeranno più dei diritti di accesso automatico al mercato unico che tale licenza comporta.

In altre parole, gli operatori dei trasporti e della logistica saranno soggetti a verifiche di frontiera, controllo dei requisiti di ingresso e soggiorno, timbratura del passaporto, etc., ovvero tutti incombenti che determineranno necessariamente tempi più lunghi per la consegna delle merci trasportate.

Anche dal punto di vista contrattuale ci saranno consistenti modifiche, in quanto non si applicheranno più le norme dell’Unione che facilitano il riconoscimento e l’esecuzione transfrontalieri delle sentenze nell’Ue e nell’UK. Di conseguenza, si rende necessario un attento riesame dei contratti, soprattutto per quanto riguarda il foro competente.

Il consiglio pratico è dunque quello di analizzare attentamente gli oltre 70 avvisi sui preparativi alla Brexit pubblicati sul sito della Commissione europea o di rivolgersi ad esperti in materia, valutando eventuali modifiche e variazioni di rapporti commerciali in corso con partner inglesi, in modo tale da prepararsi al meglio ai cambiamenti dell’anno nuovo.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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