Agenzia internazionale: il caso (reale) del procacciatore d’affari francese che ottiene il diritto ad un’indennità di fine rapporto

Paesi: Francia e Italia

Industry: Automazione e manifatturiero 

Field: Agenzia internazionale – Contenzioso internazionale -Contratti internazionali – Procacciatore d’affari – Indennità di fine rapporto   

Il nostro assistito, un imprenditore francese, aveva operato stabilmente e in via continuativa (per circa sette anni) sul territorio francese in favore di una società italiana, negoziando la conclusione di contratti di vendita dei prodotti verso compenso provvigionale sulle vendite realizzate. 

Per circa cinque anni il rapporto commerciale non è stato regolato da contratto: in seguito le parti avevano stipulato un contratto intestato “contratto di procacciatore d’affari” dal quale la società italiana recedeva nei termini ivi previsti, con due mesi di preavviso. 

Tuttavia, dall’esame delle concrete modalità di svolgimento del rapporto emergeva come, nonostante il formale inquadramento come procacciatore d’affari, il nostro assistito avesse svolto di fatto l’attività di agente commerciale, regolata dalla legge francese (in base alle regole di diritto privato europeo applicabili), per tutta la durata del rapporto. 

Conseguentemente, qualificato il rapporto come contratto di agenzia, abbiamo avanzato nei confronti della controparte italiana le seguenti richieste di pagamento:

i) dell’indennità di fine rapporto calcolata secondo la legge francese (conteggiata in una somma pari alle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi due anni di rapporto);   

ii) dell’indennità di mancato preavviso di un mese (la legge francese prevede tre mesi di preavviso inderogabili in favore dell’agente commerciale in caso di cessazione del rapporto mentre la società italiana ne ha osservati solo due). 

Controparte respingeva le nostre richieste per le seguenti ragioni: 

i) il rapporto doveva qualificarsi come contratto di procacciatore d’affari e non di agenzia per tutta la durata del rapporto (e quindi doveva escludersi il diritto all’indennità di fine rapporto e di mancato preavviso); 

ii) la fatturazione non era intestata alla persona fisica ma a due società francesi succedutesi una all’altra nel corso del rapporto (e quindi secondo tale impostazione il nostro assistito non avrebbe avuto titolo per richiedere le tali somme). 

Ciò nonostante, la società italiana presentava un’offerta per chiudere la vicenda in via bonaria. 

In risposta abbiamo formulato una controproposta di valore superiore insistendo sulla corretta qualifica del rapporto in concreto come contratto di agenzia sulla base dei seguenti elementi: 

i) il nostro assistito operava direttamente da un Bureau intestato alla società italiana in connessione con l’attività di promozione vendite 

ii) si relazionava con i clienti nel territorio con e-mail nominativa della società italiana 

iii) negoziava i prezzi di vendita con i clienti 

iv) preparava e partecipava alle gare di appalto nel territorio francese e altrove

v) si occupava del recupero dei crediti e di altre attività connesse alle vendite (tra cui servizi di post-vendita) 

vi) la fatturazione ed altri servizi (come quello di fornire un ufficio attrezzato per esigenze commerciali) erano stati semplicemente delegati dal nostro assistito alle società francesi succedutesi nel tempo (quindi le società francesi non erano parti del contratto ma fornitori dell’agente nostro assistito). 

A seguito di una ulteriore negoziazione, tenuto conto che era più utile e vantaggioso globalmente per le parti definire un accordo negoziato in luogo di procedere ad un defaticante e costoso contenzioso (per tempi, costi e rischi complessivi), abbiamo definito la vicenda con un accordo transattivo favorevole al nostro assistito per un importo superiore a quello offerto da controparte e con pagamento in un’unica soluzione. 

Per approfondimenti sul tema potete consultare un nostro precedente articolo: “Il procacciatore d’affari divenuto agente di commercio: l’indennità di fine rapporto secondo la legge francese” 

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