Paesi: Italia e Stati Uniti
Industry: Industrial – Technology
Field: Contratto di distribuzione internazionale – Distribuzione Italia – Recesso – Richiesta di risarcimento danni – Negoziazione – Accordo transattivo
La nostra assistita, una società operante nel settore Technology, perfezionava con una società avente sede negli Stati Uniti un contratto di distribuzione internazionale in lingua inglese avente ad oggetto la rivendita dei prodotti del marchio statunitense sul mercato italiano.
Alla relazione commerciale era applicabile la legge dello Stato di New York.
Si trattava, nello specifico, di un contratto della durata di un anno rinnovabile automaticamente per la stessa durata in caso di mancata disdetta nei termini previsti dal contratto. Dopo circa cinque anni dall’inizio del rapporto, il fornitore confermava via email la richiesta del concessionario di estendere la durata del contratto per tre anni.
Tuttavia, dopo qualche mese, il fornitore statunitense decideva di recedere unilateralmente dal contratto in corso, sulla base della previsione contrattuale del contratto originario secondo la quale era possibile per ciascuna parte recedere in qualunque momento osservando un preavviso di tre mesi.
Per conto del distributore italiano abbiamo contestato la validità del recesso in quanto a nostro parere la volontà del fornitore statunitense era inequivocabile in quanto espressamente confermava l’estensione della durata del contratto ed il recesso era avvenuto ingiustificatamente in data anteriore alla nuova scadenza indicata nell’email di conferma.
Contestualmente abbiamo richiesto il risarcimento di tutti i danni connessi alla mancata prosecuzione del rapporto.
Due gli argomenti principali del nostro cliente:
1. la controparte statunitense aveva violato l’accordo concluso via e-mail che estendeva la durata del contratto per altri tre anni;
2. la violazione del contratto concluso via e-mail aveva causato ingenti danni al nostro cliente per gli investimenti effettuati sulla legittima aspettativa del proseguimento del rapporto commerciale e per la perdita dei profitti dovuta esclusivamente all’improvviso e ingiustificato recesso da parte del fornitore statunitense.
Controparte in risposta contestava tutti i nostri argomenti ma si rendeva disponibile ad aprire discussioni finalizzate a risolvere in via amichevole la lite in corso. Abbiamo pertanto avviato trattative stragiudiziali che si sono concluse con un accordo transattivo di piena soddisfazione per la nostra assistita.