Contenzioso internazionale nel settore Winery Germania – Italia | Case History

Vendita internazionale di merce in Germania


Una società tedesca, commerciante di vini, ordinava via e-mail a una società italiana con spedizione internazionale, diverse bottiglie di vino di marche prestigiose al fine di rivenderle ai propri clienti prima di Natale. Dopo aver ricevuto una fattura proforma di riepilogo dell’ordine dalla venditrice ed aver pagato in via anticipata l’importo richiesto, la società tedesca compratrice attendeva invano per ben 5 mesi la consegna della merce nonostante i reiterati solleciti e le promesse di consegna. Infruttuosa risultava inoltre la richiesta di adempimento inviata dal legale tedesco della compratrice. La società tedesca si è dunque affidata al nostro studio per la tutela della sua posizione creditoria.

In materia di contratti di vendita internazionale di merci regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980, come nel caso di specie, i principali obblighi del venditore consistono nel:  consegnare merce conforme al contratto nel luogo o alla data pattuiti, consegnare i documenti relativi alla merce, trasferire la proprietà della merce. È di tutta evidenza che il venditore si era reso inadempiente rispetto alla consegna dei vini pattuiti con la società tedesca nella conferma d’ordine.

Conseguenzialmente la posizione creditoria del cliente è da subito apparsa molto solida e facilmente dimostrabile sulla base delle email scambiate tra le parti, motivo per cui è stato redatto e depositato un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo di consegna di beni, giustificato dall’ammissione del debito da parte della società italiana comunicata a mezzo mail.

Sotto altri profili è valutabile da un punto di vista penale il perfezionamento di una truffa ai danni dell’acquirente.


Vendita on-line: potenziale truffa se manca la consegna

Una recente sentenza del Tribunale di Ferrara, già oggetto di approfondimento del nostro blog, ha infatti affermato che la mancata consegna della merce pattuita, in assenza di restituzione del prezzo già corrisposto dal compratore, integra potenzialmente gli estremi del reato di truffa. Nel caso di specie, è possibile ipotizzare che l’inadempimento contrattuale, a fronte del mancato pagamento del prezzo corrisposto dall’acquirente, possa essere l’effetto di un precostituito proposito fraudolento. In tal caso sussisterebbe l’ipotesi delittuosa della truffa ai danni del compratore da denunciare alle autorità, individuando nell’inoltro dell’offerta a mezzo mail nella pubblicazione dell’annuncio on line, nei contatti tra venditore e acquirente, nella pattuizione del prezzo, negli accordi relativi alla modalità della (mancata) consegna del bene, gli “artifici e raggiri” richiesti dall’art. 640 c.p. ai fini dell’accertamento del reato di truffa.

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