Con sentenza 8 luglio 2020, la Corte di cassazione francese ha chiarito come – nel contesto di un contratto internazionale tra le società del gruppo Expedia e gli albergatori stabiliti in Francia per l’utilizzo delle piattaforme online del gruppo – sebbene le parti si siano accordate per la scelta della legge inglese quale legge applicabile, determinate disposizioni previste dalla legge francese trovano ugualmente applicazione in quanto si tratta di leggi di applicazione necessaria.
In tal senso, ferma restando l’applicabilità dell’art. 3 Reg. CE 593/2008 (Roma I), volto a riconoscere la libertà di scelta delle parti riguardo la legge applicabile al contratto, in determinate ipotesi è possibile disapplicare le norme della legge scelta dalle parti, applicando viceversa una legge diversa quando sia ritenuta “di applicazione necessaria”, ossia applicabile quale che sia la legge regolatrice del contratto.
Nel caso di specie, il ministro dell’economia francese ha intentato un’azione al fine di sanzionare Expedia per una condotta considerata sleale per l’inserimento all’interno del contratto di clausole:
– di parità tariffaria, permettendo così al gruppo di ottenere le migliori offerte e condizioni tariffarie;
– “dell’ultima camera disponibile”, ossia comportante un obbligo per l’albergatore di riservare sempre ad Expedia l’ultima camera disponibile.
Il ministro ha così fatto valere le disposizioni francesi in materia di squilibrio significativo nella relazione commerciale e nullità delle clausole che permettono di beneficiare automaticamente delle condizioni più favorevoli rispetto alle imprese concorrenti. La difesa di Expedia, viceversa, si è basata essenzialmente sull’incompetenza delle giurisdizioni francesi e l’inapplicabilità del diritto francese, essendo stata scelta dalle parti la legge inglese quale legge applicabile al contratto.
Di contro, sia la Corte d’appello che la Corte di cassazione francese hanno riconosciuto che l’intervento del ministro dell’economia è volto a far valere le norme francesi di applicazione necessaria, in quanto trattasi di norme poste a protezione di una parte più debole, nonché a tutela del funzionamento del mercato e della concorrenza (riconoscendo così l’applicabilità del Codice di commercio francese al caso di specie).
In conclusione, nel perfezionare un contratto commerciale con un partner straniero, va sempre considerato che la scelta circa la legge applicabile non determina una necessaria applicazione di detta legge a qualunque aspetto del rapporto, essendo sempre possibile l’applicazione di una legge diversa qualora si tratti di un’applicazione necessaria in base alle singole circostanze.
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
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