Check list: come scrivere la garanzia nel contratto di vendita internazionale

Il venditore ha l’obbligo di consegnare merce conforme per quantità, qualità e tipo al compratore. Nel caso non siano stati pattuiti nel contratto tra le parti (basta a tale scopo una semplice conferma d’ordine con clausole appropriate) i parametri di conformità, si farà riferimento a quelli previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (Vienna,1980, in seguito la “Convenzione”).

Considerato che la Convenzione è derogabile e che le aziende italiane rivestono normalmente il ruolo di venditrici, è consigliabile prevedere nel testo della conferma d’ordine (da far accettare al compratore) una specifica clausola sulla garanzia di conformità nella quale si prevedano almeno:

i) i parametri di conformità dei prodotti venduti (esclusi altri parametri derivanti da campioni o cataloghi)  e degli imballi, tenendo conto che, in ogni caso, quello standard del venditore deve essere idoneo, anche in caso di resa exworks, a garantire l’arrivo a destinazione della merce senza danni (con l’esclusione dei danni cagionati dal corriere a causa di una non corretta gestione del trasporto).Piuttosto ci si farà pagare un sovraprezzo per un imballo robusto per escludere ogni rischio.

ii) obblighi di esame della merce/denuncia difetti a carico del compratore in tempi stretti, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, con tempistiche di denuncia dei difetti per iscritto, in tempi brevi dalla data dell’ispezione della merce unitamente ad un’eventuale riduzione del termine biennale “automatico” di garanzia previsto dalla Convenzione (ie minore quindi ai due anni previsti dalla Convenzione che decorrono dalla data di effettiva consegna dei prodotti).

iii) obblighi del venditore in garanzia, nel caso di presenza difetti denunciati nei termini e secondo le modalità contrattuali, limitati alla sola sostituzione o al rimborso del prezzo dei prodotti rilevati come non conformi, con esclusione di ogni altro obbligo di risarcimento del mancato guadagno, altrimenti applicabile ai sensi della Convenzione.

iv) Da valutare infine, caso per caso, in base al tipo di prodotto, l’eventuale ricorso a laboratori accreditati ed accettati dalle parti contrattualmente per la rilevazione oggettiva degli eventuali difetti dei prodotti, al fine della veloce risoluzione di ogni controversia sulla conformità dei beni.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano -Torino

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