Clausole di covendita tra soci e terzi acquirenti

Natura giuridica ed effetti

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Le “clausole di covendita”, di origine anglosassone, consistono in clausole con cui uno dei soci o un terzo acquirente lega la propria partecipazione sociale al trasferimento dei titoli detenuti da altri soci. In tal senso, le clausole più utilizzate sono le clausole di drag along, tag along e bring along:

– “drag along” (trascinamento): prevede il diritto del socio di maggioranza – che voglia vendere la propria quota ad un terzo – di pretendere che anche il socio di minoranza venda la propria quota di partecipazione al terzo acquirente;

– “tag along” (accodamento): prevede il diritto del socio di minoranza di richiedere al socio di maggioranza – che voglia vendere la propria quota ad un terzo – di poter contestualmente vendere anche la propria quota di partecipazione al terzo acquirente, in modo tale da usufruire del c.d. premio di maggioranza;

– “bring along”: prevede il diritto del terzo acquirente della quota del socio di maggioranza di richiedere che anche l’altro socio venda la propria quota di partecipazione al terzo, per far sì che questo acquisti l’intera partecipazione sociale.

Il carattere peculiare di tali clausole risiede dunque nella sussistenza della volontà del socio di maggioranza di alienare la propria quota, facendo sorgere di volta in volta, in base al tipo di clausola scelta, particolari diritti in capo a detto socio, al socio di minoranza o al terzo acquirente.

NATURA GIURIDICA

Per quanto riguarda la natura giuridica delle clausole di covendita, ci sono pareri discordanti. A titolo di esempio, la dottrina è divisa per quanto riguarda la clausola di “tag along”:

1. parte della dottrina la riconduce all’istituto del mandato (conferito dal socio di minoranza a quello di maggioranza per procurare al primo un’offerta di acquisto della quota);

2. altra parte la riconduce ad un contratto preliminare di compravendita (il socio di maggioranza assumerebbe l’obbligo di acquistare la partecipazione del socio di minoranza, a condizione che la partecipazione venga alienata);

3. altra parte ancora individua nella clausola una promessa del fatto del terzo (il socio di maggioranza sarebbe tenuto a procurare al socio di minoranza una proposta irrevocabile di acquisto della sua quota alle medesime condizioni della quota di maggioranza).

EFFICACIA

In relazione poi all’efficacia delle clausole in esame, si distinguono due orientamenti principali:

A. in base al primo, tali clausole possono essere disciplinate all’interno di un patto parasociale, con una conseguente efficacia obbligatoria. In altre parole, la tutela fornita è relativa soltanto al patto concluso tra i soci, e non anche alla società nel suo complesso;

B. viceversa, qualora le clausole di covendita siano disciplinate all’interno dello statuto sociale, le stesse avranno efficacia reale, con la conseguenza che regoleranno nel complesso la circolazione delle quote di partecipazione previste dallo statuto sociale. In questo senso, l’eventuale violazione delle stesse non inciderebbe sulla validità del trasferimento delle quote (inopponibile alla società), ma sulla legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.

In base al tipo di orientamento perseguito con riguardo agli effetti e all’interpretazione della natura giuridica di tali clausole, possono dunque aversi diversi risvolti giuridici, con la conseguenza che risulterà particolarmente importante disciplinare accuratamente le clausole di covendita in base alle esigenze specifiche del singolo caso.

In questo modo, tali clausole tra i soci e un eventuale terzo acquirente potranno dunque rappresentare un efficace strumento giuridico per la salvaguardia degli interessi di tutti i soggetti – dai soci al terzo acquirente – coinvolti nella negoziazione.

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Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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