Dal 2011 una previsione del governo colombiano stabilisce come – ai fini di garantire un controllo effettivo delle questioni fiscali e relative all’import di determinati beni e servizi – sia necessario assegnare all’Amministrazione fiscale colombiana (DIAN) la funzione di registrare tutta una serie di accordi relativi a trasmissioni di tecnologia, licenze, marchi, brevetti, assistenza tecnica, etc.
Tale previsione risulta essenziale per le detrazioni dall’imposta sul reddito dei pagamenti effettuati dal cessionario nei confronti del cedente.
Solitamente, la durata della registrazione dell’accordo va da quando questo è stato registrato fino al giorno della sua conclusione o fino a quando le parti non decidano di terminarlo volontariamente. Inoltre, qualora l’accordo venga successivamente modificato, la parte interessata deve procedere ad una nuova registrazione dello stesso – la quale risulta essere del tutto uguale alla prima registrazione effettuata – richiedendo inoltre la conclusione volontaria del primo accordo registrato.
Per tali motivi, nel 2019 un privato ha depositato una richiesta di pronuncia di nullità di tale previsione, in quanto si tratterebbe di una previsione che discrimina tra accordi conclusi prima e dopo il 2011, essendo i primi soggetti ad una seconda registrazione obbligatoria al termine della prima (ad opera della DIAN) al fine di ottenere la deduzione dei pagamenti effettuati all’estero per lo sviluppo di accordi relativi all’import di tecnologie.
In altre parole, si tratterebbe di una previsione non necessaria ed inutilmente complicata che pone in essere un trattamento discriminatorio nei confronti degli importatori che hanno registrato i loro accordi – per un valore indeterminato – prima del 2011.
A tal proposito, con decisione del 28 novembre 2019, il Consiglio di Stato colombiano ha dichiarato la nullità della previsione in questione, chiarendo come gli accordi relativi all’import di tecnologie per un importo non determinato e registrati prima del 2011 non sono soggetti ad un rinnovo obbligatorio ad opera della DIAN per risultare registrati e per assicurare la deducibilità delle spese sostenute all’estero per la conclusione degli stessi.
Di conseguenza, qualora ad oggi sorga una controversia relativa alla deduzione delle spese sostenute per concludere accordi al fine di importare tecnologie in Colombia, non sarà necessario effettuare alcuna seconda registrazione degli stessi, né sarà prevista alcuna sanzione irrorata dalla DIAN nei confronti del soggetto che abbia concluso tali accordi.
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
#taxlaw #contrattiinternazionali #contenziosointernazionale #dirittonuovetecnologie #importtecnologia #dirittotributario #nuovetecnologieColombia