Concorrenza sleale e violazione di segreti commerciali

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Con decisione n. 37362 del 2021, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di concorrenza sleale, approfondendo il delicato tema relativo alla violazione di segreti commerciali.

La questione riguarda un contenzioso sorto tra una società (attrice) operante nel settore della progettazione e produzione di componenti di parti di motocicli, biciclette ed autoveicoli e una azienda statunitense (resistente) produttrice dei componenti necessari per la realizzazione dei suddetti veicoli.

Nello specifico, la società attrice lamentava la violazione da parte della società statunitense dell’accordo di riservatezza e dell’accordo di produzione mediante la sottrazione di informazioni industriali segrete e know-how ai danni della società committente, integrando in tal modo la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

In primo e secondo grado, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno tuttavia respinto l’azione proposta dalla società attrice in quanto non sarebbe stato da questa sufficientemente dimostrato di avere predisposto innovazioni o soluzioni tecniche originali, essendosi limitata a una mera attività di ingegnerizzazione facilmente replicabile da qualsiasi esperto nel settore e perciò inidonea a integrare know-how tutelabile per legge.

Giunta la questione in Cassazione, la Suprema Corte – nel rigettare il ricorso – ha quindi chiarito che:

1- il “know-how” tutelato dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005) consiste non in qualsivoglia informazione aziendale, ma solo in quelle informazioni “idonee a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo rispetto a chi non ne dispone”;

2- la tutela del know-how presuppone una prova del contenuto delle informazioni riservate (le quali non devono essere quindi note o facilmente accessibili), nonché del loro valore economico e di tutti i mezzi utilizzati al fine di garantirne la concreta protezione;

3- anche ai fini della configurabilità di un’ipotesi di concorrenza sleale, ex art. 2598 comma 3 c.c., è sempre necessaria la prova della condotta che si assume essere sleale in quanto contraria a correttezza professionale e idonea a danneggiare la parte concorrente.

A tal fine, la Corte di Cassazione, accogliendo le decisioni assunte in primo e secondo grado, ha quindi chiarito che, nel caso di specie, non essendo stato sufficientemente integrato l’onere probatorio, la società attrice non avrebbe fornito una sufficiente prova circa il contenuto delle informazioni riservate sottratte e al loro valore concreto.

Inoltre, secondo la Suprema Corte, la società attrice non avrebbe sufficientemente integrato la prova richiesta al fine di riconoscere una responsabilità in capo alla società statunitense per concorrenza sleale ex art. 2598 comma 3 c.c.

Dati i criteri stringenti da rispettare al fine di dimostrare – in sede contenziosa – la concorrenza sleale e il know-how violato, appare opportuno sottolineare come il modo migliore per tutelare il proprio business risiede sempre in un’attenta redazione di contratti tailor-made nei quali inserire – ad esempio – una specifica clausola/accordo di non concorrenza quale efficace metodo per tutelare il business ed evitare così la divulgazione del know-how aziendale trasmesso.

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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