Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
Con sentenza 20250/2021, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in materia di nuove tecnologie e, nello specifico, sul tema della tutela del software alla luce della disciplina prevista dalla Legge sul diritto d’autore n. 633/1941.
La vicenda alla base della pronuncia ha ad oggetto un software sviluppato al fine di consentire lo scrutinio elettronico. Nel dettaglio, tale software consentiva di identificare l’elettore, effettuare lo spoglio delle schede elettorali, elaborare i dati e trasmettere i risultati della votazione.
La società sviluppatrice di tale software, in particolare, aveva stipulato con altra società un contratto di cessione di 1250 licenze d’uso del programma “Seggio Elettorale Elettronico e-voto” con il quale si prevedeva, tra l’altro, il divieto di sfruttamento o imitazione del software.
La società licenziante, tuttavia, citava in giudizio la licenziataria per aver violato l’art. 64-quater della Legge sul diritto d’autore, secondo cui il licenziatario può utilizzare le informazioni ottenute mediante la decompilazione del software soltanto per conseguire l’interoperabilità con altri programmi di un software originario creato autonomamente.
Nel caso di specie, secondo la sviluppatrice del software, la società licenziataria avrebbe dato vita ad una mera rielaborazione della struttura originaria, copiando, di fatto, il software sviluppato dalla società licenziante.
In primo grado e in appello la sviluppatrice del software risultava tuttavia soccombente, in quanto sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Roma avevano escluso una contraffazione del software da parte della società licenziataria, viste le differenze sostanziali tra i codici sorgente dei software delle due società.
Giunta la questione in Cassazione, la Suprema Corte ha confermato le pronunce di merito, precisando che nel caso di specie non è ravvisabile nel software realizzato dalla società licenziataria il “nucleo centrale dell’opera protetta che rende sanzionabile l’attività riproduttiva altrui, facendo invero difetto quell’identità espressiva tra i due programmi messi a confronto in ragione del quale si possa ritenere che quello successivo costituisca una riproduzione abilmente mascherata di quello antecedente e non piuttosto un modo di interpretare in maniera originale il medesimo tema informatico”.
In altre parole, secondo la Suprema Corte, il fatto che due software perseguano la medesima finalità non è sufficiente ad integrare un’ipotesi di contraffazione, qualora i codici sorgente degli stessi software differiscano tra loro.
In questo modo, mediante la pronuncia in esame, viene fatta chiarezza sui termini in base ai quali le differenze di architettura dei software rilevano ai sensi della normativa sul diritto d’autore, ribadendo come la procedura di utilizzo di un software non costituisce di per sé un’opera dell’ingegno suscettibile di protezione.
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