Contratti commerciali con controparti indiane: consigli pratici per operare in sicurezza

Secondo le stime di Sace-Simest, l’India rappresenta il sesto mercato di destinazione dell’export italiano in Asia-Pacifico, con un interscambio nel 2018 per un valore di 4 milioni di euro e con una previsione di crescita del +6,8% nel biennio 2020-2022.

Tra i settori strategici di maggiore interesse per gli operatori indiani, figurano le infrastrutture, la meccanica, le energie rinnovabili, il settore automotive, le tecnologie agroalimentari e l’ICT (Information and Communication Technology).

Dal punto di vista legale e contrattuale, nel concludere un contratto di compravendita internazionale tra un esportatore italiano e un acquirente con sede in India, occorre tenere presente quanto segue:

1. l’India non ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna, 1980, in seguito la Convenzione). Ne consegue che, qualora si voglia predisporre l’applicazione della Convenzione ai contratti di vendita tra un esportatore italiano e un partner indiano, il consiglio pratico è quello di prevedere all’interno del contratto una clausola specifica di scelta della Convenzione e della legge italiana (per quanto non regolato dalla predetta Convenzione).

Solo in questo modo, infatti, sarà possibile applicare le disposizioni relative a forma e conclusione del contratto, obbligazioni delle parti, responsabilità in caso di inadempimento, parametri di conformità della merce e conseguenti tempi di denuncia di eventuali difetti (tutti argomenti precedentemente trattati su questo blog);

2. l’India ha invece aderito alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione di lodi arbitrali internazionali. Per tale motivo le imprese contraenti potranno valutare di ricorrere all’arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie in caso di contenzioso in alternativa al giudice nazionale, sempre a condizione che l’operazione economica ne giustifichi i costi. Per un ulteriore approfondimento sui pro e contro di tale scelta e sulla previsione di una clausola arbitrale per effettuarla, si rimanda al “decalogo” sul nostro blog in materia di arbitrato internazionale;

3. in caso di controversia davanti al giudice indiano, il sistema giustizia prevede tempi piuttosto lunghi, circa 1445 giorni, per lo svolgimento di un procedimento di merito di primo grado, inclusa la fase esecutiva ad esso relativa, contro i circa 590 giorni dei Paesi OECD ad alto reddito. I costi sono più elevati (circa il 31% del valore della causa rispetto al 21,5% registrato negli altri Paesi). La qualità del procedimento risulta nel complesso buona anche per la presenza di tribunali specializzati nelle cause di natura commerciale;

4. per quanto riguarda la disciplina del rapporto tra le parti e il possibile riconoscimento di una indennità di fine rapporto nei confronti dell’agente/distributore, si segnala l’assenza nell’ordinamento interno indiano di una previsione che stabilisca l’obbligo di corrispondere la stessa, lasciando dunque alle parti la libertà di prevedere o meno detta indennità tramite la redazione di un’apposita clausola contrattuale.

Per ulteriori approfondimenti sul “Focus India” vi segnaliamo l’intervento “I contratti commerciali con controparti indiane: consigli pratici per operare in sicurezza” che l’Avv. Marcello Mantelli terrà in modalità webinar domani 15 settembre 2020, durante il corso “Focus India: opportunità per le imprese piemontesi” organizzato dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte).

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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