Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
Secondo le stime di Sace Simest, la Germania rappresenta il primo mercato di destinazione per i contratti commerciali di export italiano a livello europeo e mondiale. Alla luce delle grandi opportunità di affari per le imprese italiane e nell’ottica di fornire un inquadramento generale esaustivo, vanno quindi attentamente analizzate le modalità di conclusione dei contratti e la disciplina tedesca in materia.
Il principio fondamentale del diritto contrattuale tedesco risiede nella libertà contrattuale. Di conseguenza, alle parti viene lasciata la facoltà – entro certi limiti – di plasmare il rapporto giuridico come meglio credono.
Il codice civile tedesco (BGB) fornisce all’utente un quadro giuridico di base riguardo ai contratti più comuni (come vendita, contratti di lavoro, contratti di servizio, locazione e prestito). Ad ogni modo, soprattutto nelle relazioni c.d. business to business (B2B), le parti hanno un’ampia discrezionalità che permette loro di discostarsi dai modelli standard e adattare i contratti alle loro esigenze.
Per quanto concerne la forma del contratto, se non diversamente specificato, viene prevista la conclusione in forma scritta, mediante la quale si da atto di due dichiarazioni di intenti concorrenti: offerta e accettazione. Queste dichiarazioni devono contenere i termini e le condizioni essenziali dell’accordo tra le parti.
Secondo la disciplina tedesca, di norma, i contratti sono efficaci solo tra le parti contraenti e non hanno effetto sui terzi. Tuttavia, le parti possono convenire che un terzo ottenga determinati diritti in virtù del contratto. Inoltre, in alcuni casi, i terzi possono ottenere diritti anche se il contratto non lo prevede esplicitamente.
Una particolarità della legge tedesca risiede nella previsione in base alla quale i termini e le condizioni standard inserite dalle parti all’interno del contratto devono essere previamente sottoposte a revisione legale. Di conseguenza, le clausole su termini e condizioni standard potranno essere considerate non valide se – in base alla revisione legale – risultano irragionevolmente svantaggiose per una delle parti.
Tale disciplina trova applicazione non soltanto con riguardo alle relazioni c.d. business to consumer (B2C), dove lo scopo è proteggere il consumatore in quanto parte più debole, ma anche nelle relazioni B2B (si pensi all’ipotesi in cui una delle imprese inserisca una clausola con la quale viene esclusa ogni responsabilità per colpa grave dei propri amministratori).
Il vaglio legale di dette clausole viene effettuato in base a tale meccanismo: posto che – per la parte che redige la clausola – la soluzione più sfavorevole risiede nell’invalidità della stessa, i tribunali procedono dapprima verificando se esiste un’interpretazione della clausola tale da renderla invalida.
Nel caso in cui detta clausola sia valida – trattandosi pur sempre di una clausola più favorevole alla parte che l’ha predisposta – i tribunali tedeschi mirano quindi ad interpretarla il più possibile a favore della controparte che “subisce” l’effetto della clausola.
Sebbene una revisione in tali termini porti – in linea teorica – a risultati equi per entrambe le parti, va detto che un simile meccanismo spesso genera una certa imprevedibilità nella stesura del contratto.
Per questo motivo, per le imprese che vogliano fare affari con partners tedeschi, sarà opportuno valutare con estrema attenzione la convenienza o meno di ricorrere alla legge tedesca per disciplinare il rapporto, tenendo soprattutto in considerazione quelli che sono gli obiettivi commerciali, il piano marketing aziendale e il contesto specifico del Paese di riferimento.
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