Contratti con clausole geopolitiche

Il Codice civile punta alla demolizione dei rapporti non alla loro conservazione

di Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino


Articolo pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del 12.10.2022

La geopolitica accende la competizione tra gli attori globali con effetti sui contratti internazionali
che devono tenere conto del continuo ripetersi di eventi straordinari imprevedibili e al di fuori del
controllo delle parti, quali pandemie, guerra russo-ucraina, sanzioni internazionali ed aumenti
generali dei prezzi.

Ma il contesto normativo attuale è inadeguato a gestire i rischi che derivano dalle nuove e numerose variabili geopolitiche. Tutto ciò mette a rischio l’esecuzione dei contratti con l’estero delle imprese italiane e il loro conto economico.

Ad esempio, dal punto di vista della legge italiana, appare oggi antiquata l’impostazione prevista dall’articolo 1467 del nostro Codice civile del 1942 per i casi di eccessiva onerosità sopravvenuta che era allora mirata più alla demolizione del rapporto piuttosto che alla sua conservazione.

D’altra parte dovrebbe sopperire il contratto alle lacune della legge ma va considerato che neppure i contratti in uso presso le imprese sono di norma all’altezza della sfida, visto che il 69 per cento delle imprese non adotta modelli contrattuali definiti per concludere gli affari (EY-Harvard Business School).

Inoltre, solo in alcuni settori di business le imprese più virtuose utilizzano ad esempio clausole sulla forza maggiore o hardship su misura per affari complessi per mettersi al riparo da future circostanze negative che possono verificarsi tra il tempo della firma del contratto internazionale e quello della consegna.

La realtà degli affari evidenzia tuttavia che clausole di gestione delle crisi contrattuali nella prassi contrattuale quotidiana della stragrande maggioranza delle imprese sono omesse o ridotte a standard di base inadeguati.

Appare quindi sempre più necessario proteggere il valore del business con l’estero delle imprese introducendo nei contratti un corredo di clausole specifiche su misura che permettano l’adeguamento dinamico del contratto a futuri eventi straordinari ed imprevedibili al tempo della sottoscrizione che in epoca successiva alla stipula potrebbero comprometterne la tenuta distruggendone il valore.

Entra dunque in scena, perlomeno in misura notevolmente maggiore rispetto al recente passato, la necessità di impostare il contratto internazionale con modalità diverse per poterlo adattare dai rischi derivanti da un futuro imprevedibile.

In questa prospettiva, un utile supporto è quello dell’introduzione nel contratto internazionale di un set di clausole per la gestione non solo dei casi di forza maggiore ma anche di eccessiva onerosità (hardship), orientata questa all’obbligo di rinegoziare secondo buona fede le prestazioni contrattuali per riadattarle alla nuova situazione per mezzo dell’opera delle parti interessate, e non del giudice, se non come ultima istanza.

Ulteriore ambito di intervento è la regolazione del rischio sanzioni sia in fase di entrata in vigore del contratto sia nel corso della sua esecuzione. Senza dimenticare clausole di indicizzazione dei
prezzi e di rivalutazione monetaria.

Si aggiungono infine valutazioni, da condurre caso per caso sul metodo appropriato per la risoluzione delle controversie che derivano dagli eventi straordinari, che ben potrebbe prevedere, prima del ricorso al giudice o all’arbitro, l’utilizzo di un mediatore, soggetto terzo neutrale che potrebbe facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti.

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Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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