Contratti di agenzia e distribuzione con partners finlandesi

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

I Paesi della penisola scandinava in generale, e la Finlandia nello specifico, rappresentano un mercato libero ed orientato al commercio internazionale particolarmente interessato al nostro Made in Italy di qualità.

Le opportunità migliori si registrano soprattutto nella subfornitura nei comparti della meccanica, medicale-farmaceutico, automotive, tessile-arredo, green energy, alimentare, ma anche high-tech e lusso.

In un contesto caratterizzato da buone opportunità di business, un metodo efficace per concludere affari con partners finlandesi risiede senz’altro nella conclusione di contratti di agenzia e di distribuzione commerciale.

Per quanto riguarda il rapporto di agenzia, questo viene disciplinato dalla legge finlandese sui rappresentanti e venditori commerciali (n.417/1992). L’agente, indicato nella normativa in esame come “rappresentante commerciale”, viene definito come un imprenditore che, nel contesto di un contratto di rappresentanza stipulato con un altro soggetto (preponente), si impegna a promuovere in via continuativa la vendita o l’acquisto di beni per conto del preponente, proponendo offerte o concludendo contratti in nome di questo.

In merito al rapporto di distribuzione, non esiste invece una legge ad hoc nel sistema finlandese al pari di quanto avviene per l’agenzia, ma la disciplina viene ricostruita in base alla lettura combinata di diverse normative, come il Contracts Act (n.228/1929), il Sale of Goods Act (n.355/1987), etc.

Inoltre, esistono numerose linee guida tratte da veri e propri codici di autoregolamentazione che mirano a fornire una disciplina completa del rapporto di distribuzione, dalla regolamentazione del rapporto tra le parti.

A titolo di esempio, per quanto riguarda la cessazione del rapporto tra le parti, la ricostruzione della normativa permette di affermare come nell’ordinamento finlandese – al pari di quello italiano – vige il principio della libertà e dell’autonomia contrattuale delle parti.

Di conseguenza, non vengono previste restrizioni al diritto di porre termine un rapporto di distribuzione, salvo il caso in cui il contratto sia stipulato per una certa durata, e fermo restando l’eventuale periodo di preavviso stabilito contrattualmente dalle parti.

Inoltre, con riguardo alla spinosa questione riguardante il riconoscimento di un’indennità di fine rapporto al termine della relazione commerciale, la normativa finlandese riconosce tale diritto solo nel caso di contratto di agenzia e non nel caso di concessione di vendita/ distribuzione.

Tuttavia, ove il rapporto di distribuzione abbia caratteristiche assimilabili a quelle di un rapporto di agenzia, le corti locali potrebbero applicare la normativa in materia di agenzia, con il conseguente riconoscimento di una indennità anche al concessionario. Ma si tratta di ipotesi remote.

È quindi opportuno regolare con cura il rapporto commerciale tramite un contratto completo ponendo attenzione alle sue modalità di esecuzione.

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