di Marcello Mantelli – Avvocato in Milano e Torino
Scopri le normative e le strategie essenziali per la distribuzione di cosmetici in Turchia. Dalla registrazione dei prodotti alla gestione dei contratti di distribuzione, questo articolo offre una guida completa per le imprese che esportano nel mercato turco.
Il contratto di distribuzione internazionale è un importante strumentо di lаvоro per la promozione delle vendite di cosmetici nel mercato locale. Tuttavia, in Turchia non è presente una legislazione specificа per il contratto di distribuzione. Per trattare questе questionі si fa riferimento a diverse norme, ad esempio del Codice civile turco (TCО) e del Codice commerciale turco (CCT).
Il contenuto del contratto è quindi di fondamentale importanza per fare affari in sicurezza in Turchia e va adattato caso per caso al business specifico.
Registrazione Prodotti in Turchia
Se hai sede nell’Unione Europea e vuoi vendere cosmetici ad un distributore turco devi registrare i tuoi prodotti nel Sistema di Tracciamento dei Prodotti (Ürün Takip Sistemi – ÜTS), gestito dall’Autorità Turca per i Farmaci e i Dispositivi Medici ((Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu – TITCK).
La Turchia ha allineato le proprie regole ai requisiti europei e richiede che ogni cosmetico sia registrato nell’ÜTS prima di essere commercializzato in Turchia. La registrazione deve essere fatta da una Persona Responsabile in loco (RP). Un RP turco deve garantire la conformità del prodotto alle leggi locali.
In tale contesto spesso la Persona Responsabile sarà il distributore o un incaricato del distributore che può agire come Persona Responsabile e occuparsi della registrazione presso l’ÜTS per garantire il rispetto delle leggi turche.
Nel contratto con il cliente andrà regolata anche la registrazione dei prodotti che dovrà essere effettuata in nome e per conto del fornitore secondo una suddivisione delle spese da negoziare tra le parti.
Non Concorrenza
Il divieto di concorrenza potrebbe essere ritenuto implicito nel contratto di distribuzione.
Esclusiva
L’esclusiva non è invece ritenuto un requisito essenziale nel contratto di distribuzione ma può essere pattuita nel contratto. In mancanza di indicazioni esplicite a riguardo l’esclusiva può tuttavia essere desunta dalla natura del rapporto tra le parti.
Vendite al di fuori del territorio contrattuale
Il fornitore non può vietare al distributore di vendere al di fuori del territorio contrattuale, a meno che non ci siano eccezioni specificate dalle normative sulla concorrenza in vigore in Turchia.
Prezzi di Rivendita
Il Fornitore non può fissare il prezzo di vendita del distributore ma può consigliare un prezzo massimo o suggerire un prezzo consigliato per la vendita.
Minimo di acquisto
I partner possono stabilire un livello minimo di vendite da raggiungere entro un certo periodo di tempo, di norma annuale. Il mancato raggiungimento di tale minimo potrebbe essere considerato una grave violazione contrattuale che giustifica la risoluzione immediata del contratto.
Marchio e Diritto di Proprietà Intellettuale
Il distributore deve ottenere un’autorizzazione scritta del fornitore per utilizzarne i marchi secondo le modalità stabilite nel contratto.
Durata del Contratto
La durata del contratto può essere a scadenza fissa, fissa con rinnovo automatico (salva disdetta) oppure a tempo indeterminato. Nel contratto è possibile includere ipotesi di risoluzione anticipata per valide ragioni. Tuttavia, è importante fare attenzione: nel caso la risoluzione non sia fondata su valide ragioni il distributore potrebbe chiedere un risarcimento dei danni al fornitore per mancato profitto e spese di investimento.
Indennità di fine rapporto in favore del distributore turco?
In Turchia è prevista un’indennità di fine rapporto in favore del distributore applicando in via analogica le norme del rapporto di agenzia, a condizione che il distributore alla fine del contratto di distribuzione abbia introdotto nuovi clienti al fornitore e che questi continui ad ottenere significativi vantaggi economici da tali clienti.
Legge applicabile
Se le parti non scelgono la legge applicabile nel contratto di distribuzione e il distributore opera principalmente in Turchia, allora la legge turca si applicherà automaticamente al contratto (luogo di esecuzione del rapporto).
Per quanto riguarda le regole che governano la vendita la Turchia ha ufficializzato l’adesione alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci con efficacia dal 1° agosto 2011.La Convenzione contiene regole uniformi valide per i contratti di vendita internazionale che integreranno quanto non pattuito nelle parti nelle condizioni generali di vendita.
Metodi per risolvere le controversie
Il contratto dovrebbe specificare il tribunale competente nel caso di controversie. In alternativa al tribunale statale turco o estero, la lite può essere decisa mediante arbitrato internazionale, se così previsto nel contratto. La Turchia aderisce alla Convenzione di New York del 1958 e alla Convenzione Europea del 1961 per regolamentare il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.
Abbiamo visto alcune regole di base da tenere presenti non solo nella stesura del contratto ma anche nel caso in realtà non vi sia nessun contratto tra le parti. Il che porterebbe all’applicazione delle regole sopra viste, ad esempio in tema di pagamento dell’indennità di fine rapporto al distributore turco, magari in presenza di un rapporto commerciale di fatto, senza contratto scritto tra le parti, ma con prassi consolidate tra le parti inquadrabili nel contratto di distribuzione.
#DistribuzioneCosmetici #ContrattoDiDistribuzione #NormativeTurchia #RegistrazioneProdotti #EsportazioneCosmetici #ComplianceLegale #StrategieDiVendita #ConvenzioneDiVienna #ArbitratoInternazionale
