Contratti di Distribuzione di Cosmetici in Turchia: Guida Completa

di Marcello Mantelli – Avvocato in Milano e Torino

Scopri le normative e le strategie essenziali per la distribuzione di cosmetici in Turchia. Dalla registrazione dei prodotti alla gestione dei contratti di distribuzione, questo articolo offre una guida completa per le imprese che esportano nel mercato turco.

Il contratto di distribuzione internazionale è un importante strumentо di lаvоro per la promozione delle vendite di cosmetici nel mercato locale. Tuttavia, in Turchia non è presente una legislazione specificа per il contratto di distribuzione. Per trattare questе questionі si fa riferimento a diverse norme, ad esempio del Codice civile turco (TCО) e del Codice commerciale turco (CCT).

Il contenuto del contratto è quindi di fondamentale importanza per fare affari in sicurezza in Turchia e va adattato caso per caso al business specifico.

Registrazione Prodotti in Turchia

Se hai sede nell’Unione Europea e vuoi vendere cosmetici ad un distributore turco devi registrare i tuoi prodotti nel Sistema di Tracciamento dei Prodotti (Ürün Takip Sistemi – ÜTS), gestito dall’Autorità Turca per i Farmaci e i Dispositivi Medici ((Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu – TITCK).

La Turchia ha allineato le proprie regole ai requisiti europei e richiede che ogni cosmetico sia registrato nell’ÜTS prima di essere commercializzato in Turchia. La registrazione deve essere fatta da una Persona Responsabile in loco (RP). Un RP turco deve garantire la conformità del prodotto alle leggi locali.

In tale contesto spesso la Persona Responsabile sarà il distributore o un incaricato del distributore che può agire come Persona Responsabile e occuparsi della registrazione presso l’ÜTS per garantire il rispetto delle leggi turche.

Nel contratto con il cliente andrà regolata anche la registrazione dei prodotti che dovrà essere effettuata in nome e per conto del fornitore secondo una suddivisione delle spese da negoziare tra le parti.

Non Concorrenza

Il divieto di concorrenza potrebbe essere ritenuto implicito  nel contratto di distribuzione.

Esclusiva

L’esclusiva non è invece ritenuto un requisito essenziale nel contratto di distribuzione ma può essere pattuita nel contratto. In mancanza di indicazioni esplicite a riguardo l’esclusiva può tuttavia essere desunta dalla natura del rapporto tra le parti.

Vendite al di fuori del territorio contrattuale

Il fornitore non può vietare al distributore di vendere al di fuori del territorio contrattuale, a meno che non ci siano eccezioni specificate dalle normative sulla concorrenza in vigore in Turchia.

Prezzi di Rivendita

Il Fornitore non può fissare il prezzo di vendita del distributore ma può consigliare un prezzo massimo o suggerire un prezzo consigliato per la vendita.

Minimo di acquisto

I partner possono stabilire un livello minimo di vendite da raggiungere entro un certo periodo di tempo, di norma annuale. Il mancato raggiungimento di tale minimo potrebbe essere considerato una grave violazione contrattuale che giustifica la risoluzione immediata del contratto.

Marchio e Diritto di Proprietà Intellettuale

Il distributore deve ottenere un’autorizzazione scritta del fornitore per utilizzarne i marchi secondo le modalità stabilite nel contratto.

Durata del Contratto

La durata del contratto può essere a scadenza fissa, fissa con rinnovo automatico (salva disdetta) oppure a tempo indeterminato. Nel contratto è possibile includere ipotesi di risoluzione anticipata per valide ragioni. Tuttavia, è importante fare attenzione: nel caso la risoluzione non sia fondata su valide ragioni il distributore potrebbe chiedere un risarcimento dei danni al fornitore per mancato profitto e spese di investimento.

Indennità di fine rapporto in favore del distributore turco?

In Turchia è prevista un’indennità di fine rapporto in favore del distributore applicando in via analogica le norme del rapporto di agenzia, a condizione che il distributore alla fine del contratto di distribuzione abbia introdotto nuovi clienti al fornitore e che questi continui ad ottenere significativi vantaggi economici da tali clienti.

Legge applicabile

Se le parti non scelgono la legge applicabile nel contratto di distribuzione e il distributore opera principalmente in Turchia, allora la legge turca si applicherà automaticamente al contratto (luogo di esecuzione del rapporto).

Per quanto riguarda le regole che governano la vendita la Turchia ha ufficializzato l’adesione alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci con efficacia dal 1° agosto 2011.La Convenzione contiene regole uniformi valide per i contratti di vendita internazionale che integreranno quanto non pattuito nelle parti nelle condizioni generali di vendita.

Metodi per risolvere le controversie

Il contratto dovrebbe specificare il tribunale competente nel caso di controversie. In alternativa al tribunale statale turco o estero, la lite può essere decisa mediante arbitrato internazionale, se così previsto nel contratto. La Turchia aderisce alla Convenzione di New York del 1958 e alla Convenzione Europea del 1961 per regolamentare il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Abbiamo visto alcune regole di base da tenere presenti non solo nella stesura del contratto ma anche nel caso in realtà non vi sia nessun contratto tra le parti. Il che porterebbe all’applicazione delle regole sopra viste, ad esempio in tema di pagamento dell’indennità di fine rapporto al distributore turco, magari in presenza di un rapporto commerciale di fatto, senza contratto scritto tra le parti, ma con prassi consolidate tra le parti inquadrabili nel contratto di distribuzione.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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