Contratti di distribuzione Spagna: una recente pronuncia della Suprema Corte spagnola sull’indennità di fine rapporto in favore del distributore.

La giurisprudenza spagnola, contrariamente a quella italiana, ha da tempo riconosciuto al distributore il diritto all’indennità di fine rapporto (indemnización por clientela), tramite l’applicazione analogica della normativa sul contratto di agenzia.

Tuttavia, il riconoscimento di tale diritto in favore del distributore alla cessazione del rapporto non è automatico e la determinazione del suo importo si presenta come un’operazione complessa e difficilmente preventivabile a priori.

In primis occorre infatti procedere alla corretta qualifica del rapporto commerciale in corso come contratto di distribuzione alla luce dei diversi parametri individuati a tal fine dalla giurisprudenza.

In secondo luogo, il distributore dovrà dimostrare di aver procurato al produttore/fornitore nuovi clienti o aumentato in maniera rilevante la clientela esistente di cui quest’ultimo continua a beneficiare anche in seguito alla cessazione del rapporto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (fedeltà della clientela al brand piuttosto che al distributore, esistenza di una clausola di non concorrenza, ecc.).   

Anche con riferimento al metodo di calcolo non esiste un metodo generale da seguire sebbene in molti casi la giurisprudenza abbia seguito (ma non è scontato) quello previsto dalla legge spagnola per il contratto di agenzia che prevede un importo massimo pari ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni o per la minore durata del rapporto. In linea generale tale importo dovrà potersi considerare equo e ragionevole alla luce di una serie di criteri individuati dalla giurisprudenza (durata del rapporto, clausola di esclusiva, qualità dei prodotti, il mercato di competenza, ecc.).

Considerato però che, a differenza dell’agente (che riceve la retribuzione sotto forma sostanzialmente di commissione, compenso fisso o altro) il distributore non riceve alcuna forma di retribuzione dal fornitore/produttore ma guadagna al “margine”, la giurisprudenza spagnola, con pronunce oscillanti sul punto, si è interrogata se per la base di calcolo dell’indennità occorra riferirsi al “margine lordo” (differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita) o al “margine netto” (differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita dedotte spese e tasse).

Un primo orientamento si era espresso in favore del “margine lordo” per la maggior aderenza all’applicazione analogica della disciplina sull’agente che viene remunerato al lordo, mentre un filone giurisprudenziale successivo propendeva per il “margine netto” quale base di calcolo per calcolare l’indennità del distributore.      

Con una recente ordinanza del 27 gennaio 2020 la Suprema Corte spagnola è tornata sul tema e si è espressa in favore del “margine netto” senza che tuttavia possano escludersi eventuali revirement giurisprudenziali in materia.

In conclusione, in un rapporto di distribuzione internazionale regolato dalla legge spagnola, al distributore spetterà il diritto all’indennità di fine rapporto al ricorrere di determinate condizioni. Pertanto, per il distributore italiano che intende esportare in Spagna tramite un distributore in loco è consigliabile prevedere la legge italiana quale legge applicabile al rapporto (che non prevede l’indennità di fine rapporto in favore del distributore) oppure escludere con una specifica clausola da inserire nel contratto il diritto all’indennità di fine rapporto o, nel caso non siano attuabili queste due soluzioni, sarà opportuno negoziare con il distributore ragionevoli criteri di calcolo dell’indennità per limitare i rischi economici dell’operazione.

Avv. Luca Davini
Avv. Massimiliano Gardellin

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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