Contratti di fornitura di software : risoluzione per inadempimento

Con una pronuncia del 2017, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa – ha fatto chiarezza sull’articolato mondo delle nuove tecnologie e, in particolare, sul contratto di fornitura, sviluppo o licenza di software.

Il caso riguarda una risoluzione per inadempimento di due contratti aventi ad oggetto, uno, la fornitura di un software grafico personalizzato da parte di una software house in favore di una società editrice, l’altro, l’implementazione della tecnologia web al fine di permettere al software sviluppato di interagire con il nuovo sito internet della società editrice. 

In particolare, da una consulenza tecnica d’ufficio informatica è emerso un errore di progettazione da parte della software house e l’assenza della manualistica tecnica (che costituisce, secondo il Tribunale, un comportamento “in contrasto con le migliori pratiche dello sviluppo e della fornitura software”). 

Inoltre, è stato accertato il mancato funzionamento di importanti implementazioni che erano state appositamente previste all’interno del contratto, unitamente ad una serie di malfunzionamenti con riferimento a diverse funzioni che il software avrebbe dovuto espletare. 

In questo senso, la pronuncia del Tribunale di Milano ha stabilito come, a prescindere dalla qualificazione del contratto, il fornitore del prodotto (in questo caso informatico) assume nei confronti del destinatario un vero e proprio obbligo di risultato. Per tale motivo, non si può considerare il rapporto tra le parti come semplice licenza d’uso del software in questione, ma si tratta viceversa di una prestazione per cui il fornitore garantisce anche un’utilità concreta per la società committente fornendo tutte le attività necessarie per l’implementazione dello stesso. 

Ne risulta che, nel caso di specie, la società informatica era tenuta a garantire un’utilità concreta alla società committente, unitamente alla corretta funzionalità del software e alla sua interazione con il sito web. 

Di conseguenza, i diversi inadempimenti della software house e i vari malfunzionamenti hanno fatto concretamente venire meno un’utilità per la società committente che era stata espressamente concordata all’ interno del contratto, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione del contratto presentata dalla società editrice. 

In conclusione dalla sentenza esaminata emerge che l’obbligazione che il fornitore di un software personalizzato assume nei confronti del proprio committente deve sempre consentire di attuare -in concreto- il fine perseguito dal cliente, garantendo la corrispondenza del software alle specifiche tecniche evidenziate all’ interno del contratto. 

Marcello Mantelli 
Avvocato in Milano e Torino 

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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