Contratti internazionali: adottata in Olanda una nuova disciplina per i contratti di franchising

Entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 la nuova disciplina adottata da Parlamento e Senato olandese lo scorso 30 giugno in materia di franchising. A partire dal nuovo anno i contratti di franchising da concludere con franchisee operanti nei Paesi Bassi dovranno quindi rispettare le nuove previsioni della legge olandese (“Wet franchise”).

Per quanto riguarda i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore, sarà previsto invece un periodo transitorio di due anni con riguardo alle previsioni relative ad espressione del consenso, non concorrenza e indennità di fine rapporto. Al termine di tale periodo (1° gennaio 2023) tutti i contratti di franchising dovranno dunque essere conformi alla nuova legge.

Queste le principali novità (a parziale modifica del progetto di legge presentato a febbraio 2020 al Parlamento olandese):

viene introdotto un nuovo obbligo di “pre-contractual information in capo al franchisor, il quale durante la fase pre-contrattuale dovrà comunicare qualsivoglia informazione che possa essere rilevante per la conclusione del contratto, in modo tale da permettere al franchisee di effettuare una scelta consapevole sulla  conclusione dell’accordo. Tali informazioni dovranno inoltre essere fornite almeno quattro settimane prima della conclusione effettiva del contratto;

qualora il franchisor intenda modificare la formula del franchising richiedendo al franchisee un ulteriore investimento/contributo/etc. – che eccede la somma limite fissata in precedenza all’interno del contratto – sarà necessario ottenere prima il consenso della maggioranza dei franchisee stabiliti in Olanda e con i quali il franchisor abbia concluso un contratto che prevedeva una formula di franchise originariamente diversa, o, in alternativa, il consenso di ciascun franchisee che sia destinatario del nuovo piano presentato dal franchisor;

viene introdotto il riconoscimento di una indennità di fine rapporto in capo al franchisee, richiedendo inoltre di specificare in maniera chiara all’interno del contratto in quale modo il valore di tale indennità verrà calcolato e successivamente erogato;

il divieto di concorrenza viene mantenuto, e purtuttavia viene limitato ad un anno dopo la cessazione del rapporto e all’area geografica nella quale il franchisee abbia operato.

Tali previsioni sono inderogabili da parte del franchisor – anche nel caso in cui la legge scelta dalle parti appartenga ad un altro Stato – nella misura in cui i franchisee operino in Olanda. Viceversa, nel caso in cui i franchisee operino fuori dai Paesi Bassi, sarà possibile derogare alle previsioni appena illustrate, anche nel caso in cui la legge applicabile sia quella olandese.

In conclusione, la maggiore tutela introdotta per i franchisee operanti in Olanda impone ai franchisor un’attenta valutazione circa le modalità di conclusione del contratto, soprattutto alla luce delle previsioni specifiche necessarie per poter concludere un accordo con franchisee che operino nel territorio dei Paesi Bassi.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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