Brexit contratti internazionali: accordi di scelta del foro 

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Con il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, la conseguenza più evidente è che il diritto Ue non trova più applicazione in UK, salvo limitate eccezioni previste essenzialmente per i procedimenti instaurati e le decisioni rese prima del 31 dicembre 2020.

Di conseguenza, anche la disciplina relativa alla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale (prevista a livello Ue dal Regolamento 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis) e, nello specifico, la disciplina relativa agli accordi di scelta del foro in favore di giudici degli Stati Ue non troverà più applicazione oltremanica.

La scelta del foro competente, così come il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze rese – a seguito della Brexit – trovano perciò disciplina all’interno dei Trattati internazionali e nel diritto nazionale. È quindi necessario chiarire quali Trattati internazionali trovano applicazione per il Regno Unito.

In primo luogo, la Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro (firmata dall’Ue) potrebbe trovare applicazione in quanto sottoscritta recentemente anche dal Regno Unito in via individuale. Va sottolineato, tuttavia, come tale Convenzione disciplini esclusivamente le ipotesi di accordi di scelta del foro esclusivi.

In altre parole, viene prevista una disciplina unicamente per gli accordi che stabiliscano una giurisdizione in capo ai giudici di uno Stato membro designato, derogando dalla giurisdizione dei giudici di qualsiasi altro Stato.

Una disciplina in materia di accordi non esclusivi (ossia senza deroga dalla giurisdizione di giudici di altri Stati) o asimmetrici (che consentono cioè ad una parte di rivolgersi a più giudici rispetto alla controparte) viene invece prevista all’interno della recente Convenzione dell’Aja del 2019, la quale tuttavia è stata adottata dall’Ue a luglio 2021, ma non ancora dal Regno Unito.

Ugualmente, non trova applicazione nei confronti del Regno Unito la Convenzione di Lugano del 2007 (che riprende essenzialmente le disposizioni di cui al Reg. Bruxelles I-bis), in quanto la richiesta di accedervi – presentata dal Regno Unito nel 2020 – è stata rifiutata dall’Ue nel 2021.

Parte della dottrina non esclude che i rapporti tra UK e Ue possano piuttosto essere disciplinati alla luce delle c.d. convenzioni bilaterali, quale ad esempio la Convenzione bilaterale del 1964 tra Regno Unito e Italia.

In base a tale Convenzione, il giudice dello Stato contraente ha la facoltà (ma non l’obbligo) di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza resa dal giudice dell’altro Stato qualora questo avvenga in violazione di un accordo di scelta del foro, sia esso esclusivo, non esclusivo o asimmetrico.

Nell’ipotesi in cui non trovino applicazione né la Convenzione dell’Aja del 2005 né la Convenzione bilaterale del 1964, gli accordi di scelta del foro vengono disciplinati dal diritto nazionale.

Per quanto riguarda il diritto italiano, la disciplina è contenuta all’interno della L. 218/1995, artt. 4 e 64, in base ai quali le sentenze straniere possono essere riconosciute ed eseguite in Italia solo nel caso in cui i giudici stranieri risultino competenti secondo la disciplina italiana in materia di giurisdizione.

In conclusione, per le aziende italiane che vogliano intrattenere rapporti contrattuali con partner inglesi, sarà fondamentale predisporre in maniera accorta i contratti futuri, intervenendo ad esempio sul criterio di scelta del foro in base alle circostanze del caso concreto, tenuto conto delle complicazioni derivanti dalla Brexit.

#Brexit #accordoUeUK #contratticommerciali #contrattiinternazionali #affariinternazionali #contenziosointernazionale #accordosceltaforo #riconoscimentosentenze #forocompetente

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*