Contratti internazionali: la gestione dei ritardi di consegna per carenza di materie prime

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Nel contesto dei contratti internazionali, ed in special modo nei contratti di durata, non è infrequente che venditore e/o acquirente possano incorrere in difficoltà tali da determinare l’impossibilità della prestazione o comunque una situazione di maggiore complessità nell’adempimento.

Recentemente, uno dei problemi maggiormente riscontrati dalle imprese riguarda in particolare la carenza di materie prime. Tale situazione comporta soprattutto per l’impresa venditrice impossibilità di adempiere alla prestazione o comunque significativi ritardi nella consegna dei prodotti pattuiti.

In un simile contesto, bisogna innanzitutto verificare cosa prevede il contratto tra le parti: è presente una clausola di esonero/limitativa della responsabilità del venditore? O ancora, è prevista una clausola di forza maggiore quale scusante per la ritardata (o mancata) consegna?

In caso di silenzio sul punto, sarà necessario fare riferimento alla legge applicabile al contratto. In diversi casi, risulta applicabile ai rapporti tra venditore e acquirente la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali di merce (Vienna,1980, in seguito la “Convenzione”).

Nei casi in cui trova applicazione tale Convenzione, nel dettaglio, all’art. 79 si prevede che una parte non risponde per l’inadempimento ad uno dei suoi obblighi contrattuali se prova che:

i. l’inadempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà;

ii. non era ragionevole attendersi che la parte lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, o che la parte evitasse o superasse l’impedimento stesso o le sue conseguenze.

In altre parole, secondo l’art. 79, per invocare con successo un esonero da responsabilità contrattuali per causa di forza maggiore (e sempre salvo diverso patto nel contratto tra le parti), occorrerà che la parte interessata provi che:

1. l’impedimento è sorto successivamente alla stipula del contratto;

2. l’evento era imprevedibile al momento del perfezionamento della vendita, essedo al di fuori del controllo della parte e non rientrando tra gli eventi che la parte poteva ragionevolmente prevedere.

Anche la maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali regola poi le situazioni che possono giustificare la sospensione dell’esecuzione o la risoluzione di un contratto, senza alcuna responsabilità a carico della parte.

Tuttavia, le suddette normative risultano tutt’altro che omogenee, tanto che le medesime circostanze possono costituire causa di forza maggiore per la legislazione di un Paese e non per un’altra.

Nell’ordinamento italiano, ad esempio, non vi è una definizione univoca di forza maggiore. Il concetto viene generalmente ricondotto alla definizione contenuta nell’art. 1256, comma 1 c.c., laddove viene identificata come qualsiasi “causa non imputabile al debitore” che rende impossibile l’adempimento.

Di conseguenza, sarà opportuno definire espressamente nel contratto le circostanze che possono costituire causa di forza maggiore e disciplinarne le conseguenze, prevedendo, se del caso, strategie che permettano una rinegoziazione degli accordi in considerazione del singolo caso concreto.

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