Come ormai noto, nel contesto di contratti di vendita internazionale la Pandemia da covid-19 potrebbe essere configurata come un impedimento esterno imprevedibile ed indipendente dalla volontà delle parti che ha reso impossibile l’esecuzione della prestazione contrattuale di una parte e quindi costituire una causa di forza maggiore.
Conseguentemente, al ricorrere di determinati presupposti presenti nel caso concreto, e tenuto conto delle previsioni contrattuali e della legge applicabile, la parte inadempiente potrebbe legittimamente invocare la causa di forza maggiore e, a seconda dei casi, richiedere la sospensione, rinegoziazione o risoluzione del contratto in corso.
Diverso è invece il caso delle situazioni di hardship che si verificano quando un evento altera sostanzialmente l’equilibrio economico del contratto in misura tale da rendere eccessivamente oneroso l’esecuzione dell’impegno contrattuale da parte del contraente colpito dall’evento negativo.
In questo caso non è presente il requisito dell’impossibilità: l’adempimento è possibile ma il costo sarà molto più oneroso di quanto era stato previsto al momento della firma del contratto.
Tali temi sono stati ampiamente trattati sul nostro blog anche con riferimento a singoli Paesi tra cui Francia, Regno Unito, Emirati Arabi, Spagna, Germania, Colombia.
Per approfondimenti vi segnaliamo il webinar organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino “il commercio internazionale nella fase di ripresa post covid” nel quale l’Avv. Marcello Mantelli e l’Avv. Luca Davini interverranno in qualità di relatori il prossimo 8 luglio 2020 affrontando la la seguente tematica:“Contratti commerciali internazionali post Pandemia Covid-19: come proteggersi dai rischi presenti e futuri derivanti da cause di forza maggiore ed eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship)” .
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