Contratti internazionali post Covid-19: come proteggersi da rischi attuali e futuri derivanti da cause di forza maggiore e hardship

Come ormai noto, nel contesto di contratti di vendita internazionale la Pandemia da covid-19 potrebbe essere configurata come un impedimento esterno imprevedibile ed indipendente dalla volontà delle parti che ha reso impossibile l’esecuzione della prestazione contrattuale di una parte e quindi costituire una causa di forza maggiore.

Conseguentemente, al ricorrere di determinati presupposti presenti nel caso concreto, e tenuto conto delle previsioni contrattuali e della legge applicabile, la parte inadempiente potrebbe legittimamente invocare la causa di forza maggiore e, a seconda dei casi, richiedere la sospensione, rinegoziazione o risoluzione del contratto in corso.

Diverso è invece il caso delle situazioni di hardship che si verificano quando un evento altera sostanzialmente l’equilibrio economico del contratto in misura tale da rendere eccessivamente oneroso l’esecuzione dell’impegno contrattuale da parte del contraente colpito dall’evento negativo.

In questo caso non è presente il requisito dell’impossibilità: l’adempimento è possibile ma il costo sarà molto più oneroso di quanto era stato previsto al momento della firma del contratto.

Tali temi sono stati ampiamente trattati sul nostro blog anche con riferimento a singoli Paesi tra cui Francia, Regno Unito, Emirati Arabi, Spagna, Germania, Colombia.

Per approfondimenti vi segnaliamo il webinar organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino “il commercio internazionale nella fase di ripresa post covidnel quale l’Avv. Marcello Mantelli e l’Avv. Luca Davini interverranno in qualità di relatori il prossimo 8 luglio 2020 affrontando la la seguente tematica:“Contratti commerciali internazionali post Pandemia Covid-19: come proteggersi dai rischi presenti e futuri derivanti da cause di forza maggiore ed eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship) .

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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