Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Su questo blog abbiamo scritto diffusamente sulle condizioni che devono essere soddisfatte secondo la Direttiva CEE 86/653 affinché l’agente ottenga l’ indennità di fine rapporto al termine del contratto di agenzia. Con la sentenza C-593/21, NY c. Herios Sarl la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sul caso particolare del diritto di un sub-agente di ricevere l’indennità di fine rapporto dal suo preponente (cioè l’agente principale) nel caso in cui il subagente, dopo la cessazione del contratto con l’agente principale, concluda un contratto di agenzia direttamente con il preponente.
La vicenda nasce dalla conclusione di un contratto di agenzia commerciale tra la società belga Herios (agente) e la società tedesca Poensgen (preponente), avente ad oggetto la promozione delle vendite in esclusiva dei prodotti di Poensgen in Belgio, Francia e Lussemburgo. La Herios sottoscriveva poi un contratto di agenzia con la NY, in forza del quale la Herios diveniva quindi preponente di NY e NY agente commerciale di Herios, con l’incarico di trattare la vendita dei prodotti della Poensgen nel territorio dei suddetti Stati membri.
Dopo 9 anni di relazione contrattuale, Poensgen recedeva a fine 2016 dal contratto con Herios. Herios a sua volta, dopo circa due mesi, risolveva il contratto con NY. Successivamente Poensgen e Herios concordavano il pagamento di un’indennità di fine rapporto in favore di Herios.
NY, che nel frattempo era diventata agente di Poensgen, chiedeva il pagamento di un’indennità di cessazione del rapporto a Herios, valutata con riferimento al fatturato che la Herios aveva realizzato nel 2016 grazie ai nuovi clienti acquisiti. NY citava la Herios in giudizio per ottenere il pagamento dell’ indennità.
La sentenza di primo grado accoglieva la domanda di NY. Per contro, la Cour d’Appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio) la riformava con sentenza del 16 gennaio 2020 e stabiliva che non era dovuta alcuna indennità di cessazione del rapporto a NY, la quale impugnava la sentenza dinnanzi alla Cour de Cassation belga (il giudice del rinvio).
La questione giungeva infine all’attenzione della Corte di Giustizia Europea in merito all’ interpretazione dell’art. 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino della direttiva 86/653 per comprendere se “l’indennità di cessazione del rapporto percepita dall’agente principale nella misura della clientela procurata dal sub-agente possa costituire, in capo all’agente principale, un sostanziale vantaggio qualora detto sub-agente sia divenuto l’agente principale del preponente”.
L’art. 17 par. 2, lettera a) della direttiva CE 86/653 prevede, infatti, il diritto dell’agente di ottenere un’indennità e nella misura in cui costui:
I. abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti
II. il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
La Corte nella sua pronuncia chiarisce che il concetto di “sostanziale vantaggio” ai sensi dell’art. 17 deve includere tutti i benefici che il preponente trae dagli sforzi dell’agente, dopo la cessazione del contratto. Pertanto, nel caso in esame l’indennità corrisposta dal preponente all’agente principale in relazione alla clientela apportata dal sub-agente costituirebbe, per l’agente principale, un vantaggio sostanziale.
Tuttavia, la CGUE precisa che è necessario determinare se la peculiarità del caso concreto che il subagente sia diventato egli stesso agente del preponente principale, produca effetti sul suo diritto a ricevere l’indennità prevista da tale disposizione.
A questo proposito, la Corte di Giustizia ha esaminato il secondo trattino dell’art. 17, par. 2, lettera a), che fa riferimento al criterio di “equità” nella determinazione dell’indennità da corrispondere: citando la relazione sull’applicazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653, conclude che, se l’agente continua a rispondere alle esigenze degli stessi clienti per gli stessi prodotti, ma per conto di un altro preponente, il pagamento di un’indennità sarebbe iniquo, atteso che il danno che essa è volta a riparare non sussiste, dato che l’agente non perde il beneficio della propria clientela.
Pertanto, qualora il sub-agente prosegua la propria attività di agenzia commerciale nei confronti degli stessi clienti e per gli stessi prodotti, ma nell’ambito di un rapporto diretto con il preponente principale, dopo aver sostituito l’agente principale che lo aveva precedentemente incaricato, tale sub-agente non subisce alcuna conseguenza negativa dalla cessazione del proprio contratto di agenzia commerciale con l’ex agente principale e non ha quindi diritto all’ indennità di fine rapporto.