Le novità della giurisprudenza sul diritto all’indennità di fine rapporto
A cura degli Avvocati Marcello Mantelli e Massimiliano Gardellin
Per gli imprenditori italiani che sviluppano le proprie vendite in Francia attraverso un intermediario commerciale in loco è di fondamentale importanza conoscere, e seguirne attentamente l’evoluzione, le peculiari regole stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza francese sul contratto di agenzia con particolare riferimento a uno dei suoi aspetti più critici: il diritto all’indennità di fine rapporto in favore dell’agente.
La serietà della questione deriva dal fatto che la giurisprudenza francese, alla cessazione del rapporto regolato dalla legge francese, riconosce all’agente, al ricorrere di certi i presupposti, un’indennità “automatica” (cioè a prescindere da un inadempimento del preponente e svincolata dalla necessità di aver procurato nuovi clienti o aver notevolmente aumentato la clientela del preponente dalla quale quest’ultimo tragga ancora sostanziali vantaggi una volta cessato il rapporto) e di ammontare molto più elevato (tendenzialmente pari a due anni di provvigioni) rispetto agli altri paesi europei (che tendenzialmente prevedono un tetto massimo di un anno di provvigioni e solo a certe condizioni).
Presupposto preliminare per il riconoscimento dell’indennità “francese” è, oltre alla legge applicabile francese, la qualificazione del rapporto commerciale come contratto di agenzia (non spetta tale indennità se ad esempio il rapporto è, in base all’esame concreto dei fatti, qualificabile come contratto di procacciatore d’affari).
In Francia uno dei punti cardini per stabilire se un intermediario possa essere considerato agente commerciale, questione che va valutata in base alla concreta attività posta in essere a prescindere dalle eventuali previsioni contrattuali, è il potere di negoziare affari per conto del preponente, che la giurisprudenza tradizionale concepiva, essenzialmente, con il potere di negoziare con i clienti prezzi e condizioni di vendita senza essere strettamente vincolato alle istruzioni, prezzi e condizioni fissati dal preponente.
Tale interpretazione, molto restrittiva del potere di negoziare, è stata messa in discussione dal tribunale di Parigi il quale, nel “caso Trendsetteuse”, ha presentato domanda pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C 828/18) chiedendo di pronunciarsi sulla sua conformità o meno alla Direttiva europea del 1986 in materia di agenzia.
La CGUE, con sentenza del 4 giugno 2020, ha affermato che l’agente commerciale, per definirsi tale, non deve necessariamente disporre del potere di modificare i prezzi delle merci per conto del preponente.
Come si è pronunciata la giurisprudenza francese successiva alla sentenza europea?
Dall’esame di tre recenti sentenze rese dalla Corte di Cassazione francese (Cass. Com., 27 gennaio del 2021 n. 18-10.835, Cass. Com. 10 febbraio 2021 n. 19-13.604, Cass. Com. 12 maggio 2021, n. 19-17.042) sembra ancora assai prematuro trarre conclusioni definitive sull’esatto perimetro del potere negoziale che deve avere l’intermediario francese su provvigione per assumere lo status di agente commerciale.
Infatti, in tutte le suddette sentenze i giudici francesi hanno rigettato, le domande di pagamento dell’indennità di fine rapporto, a causa della mancanza in capo al richiedente-intermediario di un reale margine di manovra nel modificare le condizioni contrattuali (in primis i prezzi), e in generale della mancanza del potere di negoziare i contratti e del potere di firma. In nessun caso sopra citato si è andati oltre: non abbiamo quindi ad oggi risposte chiare su quali siano esattamente i poteri negoziali diversi dal potere di modificare i prezzi che possano qualificare l’intermediario come agente commerciale.
In linea generale, sembra potersi affermare allo stato che la nozione del potere di negoziare potrebbe essere intesa in futuro dalla giurisprudenza francese in modo meno restrittivo, con conseguente aumento dei rischi per il preponente di dover corrispondere un’indennità di fine rapporto all’agente francese anche in quei casi in cui egli non disponga del potere di negoziare i prezzi ma abbia altri margini di negoziazione. In una tale ipotesi si allargherebbe il perimetro dei casi in cui l’esportatore italiano, nel caso di legge applicabile francese dovrà corrispondere l’indennità all’intermediario.
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