Contratto di agenzia in Cina: una recente interpretazione della Corte Suprema in tema di “falso procuratore”

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino 

A partire dal 1° marzo 2022 in Cina è entrata in vigore la Interpretation of Several Issues Concerning the Application of the General Provisions of the Civil Code.   

Tale intervento da parte della Suprema Corte del Popolo si è reso necessario allo scopo di dirimere contrasti interpretativi insorti nel dibattito giurisprudenziale, alcuni dei quali inerenti l’istituto della rappresentanza apparente e relativo onere probatorio, con specifico riferimento al rapporto di agenzia.   

La rappresentanza apparente è un istituto di creazione giurisprudenziale che tutela l’affidamento di un terzo in buona fede il quale abbia intrapreso una contrattazione con un cosiddetto “falso procuratore”, ossia un soggetto che si sia falsamente e colpevolmente proposto come rappresentante di un determinato soggetto, confidando così sulla validità dei reciproci impegni derivanti da tale contrattazione.  

Sulla base della nuova interpretazione introdotta con il provvedimento sopra menzionato, la Corte del Popolo di Taian si è quindi pronunciata sul caso di un agente di commercio, il quale si era dichiarato rappresentante della compagnia Alpha, firmando così un contratto di compravendita tra la compagnia Alpha e la compagnia Beta.  

L’agente, in particolare, aveva fornito alla società Beta tutte le informazioni necessarie al perfezionamento del contratto di vendita: dati per la fatturazione, modalità di pagamento e consegna dei beni; tutti elementi mai condivisi con la società Alpha.

La compagnia Beta dava dunque esecuzione al contratto attenendosi agli accordi presi con l’agente di commercio ma la società Alpha, non concordando sul contenuto dei medesimi, sollevava la questione circa la mancanza di rappresentanza in capo all’agente, eccependone quindi la natura di “falso procuratore”.

In giudizio la Corte ha rilevato come il rapporto tra l’agente di commercio e la società Beta avesse assunto il carattere della continuità sin dai primi contatti e tale circostanza aveva pertanto concorso in modo decisivo a determinare la sussistenza del requisito della rappresentanza apparente in capo all’agente.

La società Alpha, in aggiunta, non è riuscita a dimostrare la colpevolezza della società Beta nel dare seguito alle pattuizioni concordate con l’agente di commercio; pertanto, la Corte ha dichiarato sussistente la rappresentanza apparente e di conseguenza accertato la produzione degli effetti legali in capo alla società Beta, sulla base di due presupposti specifici, derivanti dall’applicazione delle regole sulla rappresentanza apparente.

È infatti previsto che un terzo possa essere tutelato nella contrattazione con un falso rappresentante mediante l’istituto della rappresentanza apparente nel caso in cui:

a. dalle circostanze del caso concreto appaia probabile che il falso rappresentante sia un effettivo rappresentante e

b. il terzo sia ignaro della carenza di rappresentanza in capo a costui al momento del perfezionamento dell’atto.  

La normativa sull’interpretazione stabilisce inoltre la ripartizione dell’onere probatorio in giudizio prevedendo che, in caso di controversie in merito alla sussistenza o meno di rappresentanza apparente, il terzo è tenuto a provare esclusivamente la sussistenza delle due condizioni sopra riportate mentre il soggetto “rappresentato” dovrà dimostrare che il terzo ha agito in mala fede, ad esempio nell’ipotesi in cui si sia preventivamente accordato con il “falso procuratore” in danno del rappresentato.

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Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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